Capaccio. Due comandanti, una condanna - Le Cronache Ultimora
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Capaccio. Due comandanti, una condanna

Capaccio. Due comandanti, una condanna

di Peppe Rinaldi

 

Sintesi delle puntate precedenti. Il 9 novembre 2007 un imprenditore di Capaccio, Alberico Cafasso, subisce un blitz armato di agenti di Pg nel suo capannone di Torricelle. Aveva violato i sigilli di un abuso edilizio. Sospettando anche un traffico di latticini non a norma, gli agenti svolsero una previa attività investigativa, sfociata nel raid anticrimine di rango descritto da una sentenza del tribunale di Salerno e qui raccontato. In quei frangenti si sarebbe consumato un fatto che, a distanza di circa 19 anni, continua a produrre effetti. I responsabili dell’operazione di Pg furono l’ex comandante della Forestale di Capaccio, Marta Santoro, e l’allora vice comandante dei vigili Antonio Rinaldi, oggi a capo dello stesso corpo su recente indicazione del sindaco. Secondo gli atti processuali, i due avrebbero chiesto soldi all’imprenditore per «sistemare la pratica», come si dice, vantando entrature nella procura di Salerno che, per quanto intuibili, non furono notate. Succede.

Cafasso non pagò ma nemmeno denunciò per timore di rappresaglie.

Cinque anni dopo, nel 2012, l’imprenditore viene sentito dal pm Maurizio Cardea, oggi procuratore aggiunto a Potenza, che stava per gettare la rete attorno alla signora Santoro, al suo ex convivente, Antonio Petillo, e a un pugno di soggetti, tra cui un delinquente del posto detto «o’ tubo», o qualcosa del genere, incaricato di riscuotere il danaro: infatti fu arrestata, messa in carcere e condannata a 6 anni e mezzo, fino in Cassazione, per una serie di concussioni, fatte o tentate – 13 quelle accertate – ai danni di imprenditori della zona, dopo averne prima sigillato opifici e strutture con disparati pretesti, fondati o meno, in ogni caso superati dalla condotta del pubblico ufficiale. Quando Cafasso fu sentito dai carabinieri su delega del pm riferì che la mattina del 9 novembre subì anche lui un tentativo di concussione da parte di Santoro e dello stesso Rinaldi, i quali, durante il disbrigo delle pratiche del sequestro del capannone, lo avrebbero preso sottobraccio appartandosi per qualche istante, in cui calarono l’asso. Un infausto asso, come scopriranno con amarezza.

 

Un’identica mano per due denunce

 

Anni dopo, sia Santoro che Rinaldi «scappottarono», come si dice, il pericolo grazie alla prescrizione, particolare sul quale torneremo tra poco. Ma andiamo di nuovo al 2012. Venuti a conoscenza di quanto l’imprenditore di Torricelle mise a verbale, sia Santoro che Rinaldi sporsero querela nei suoi confronti per calunnia. A questo punto, potrebbe essere successa qualcosa che illuminerebbe alcune dinamiche sottostanti, a cominciare dai rapporti con la procura di Salerno che la «marescialla» della Forestale ora millantava, ora realmente aveva, ora esibiva a proposito e sproposito, tant’è che in una perquisizione domiciliare le furono trovati timbri di convalida di sequestro che – dichiarò dopo le manette – “ho contraffatto io stessa per usarli in caso mi servissero ma finora non è stato necessario”. Le querele furono identiche, verosimilmente scritte da una stessa mano, ma seguirono iter diversi dopo il deposito, differito di qualche giorno, presso i carabinieri di Agropoli e Capaccio. Non ci volle molto ai magistrati per esaminare il caso, dopodiché la posizione di Cafasso fu archiviata, per una semplice ragione: aveva, sostanzialmente, detto il vero. Quindi la posizione di Cafasso cambiò sotto il profilo tecnico: da calunniatore diventa calunniato, perché i magistrati imputeranno a Santoro e Rinaldi lo stesso reato, vale a dire che l’imprenditore fosse stato ingiustamente accusato dai due, che pur lo sapevano innocente.

 

La manina (in)visibile

 

Prima di spiegare agli attoniti cinque lettori come mai, se Cafasso aveva detto il vero, sia Santoro che Rinaldi non sono stati condannati, continuiamo con il solo iter giudiziario della calunnia in capo ai due noti personaggi pubblici. Poiché nessuno in procura si preoccupò di fare in modo che si svolgesse un processo unico visto che si trattava dello stesso fatto e delle stesse persone, come in genere si fa, la conseguenza non poté che essere anomala, in un certo senso: sarà, cioè, aperto un primo fascicolo a carico di Marta Santoro, assegnato poi, a valle, al giudizio monocratico del dottor Paolo Valiante, e un secondo fascicolo a carico di Rinaldi, dinanzi alla dottoressa Viviana Centola. L’addebito per il comandante dei vigili fu, precisamente, questo: “ (…) il Rinaldi Antonio è imputato del delitto p. e p. dall’art. 368 CP per avere mediante denuncia diretta all’A.G. falsamente accusato Cafasso Alberico del delitto di calunnia in relazione alle dichiarazioni rese da Cafasso Alberico ai CC di Agropoli in data 12.11.2012 nel corso del quale il Rinaldi assumeva che il Cafasso avrebbe simulato nei suoi confronti indizi del delitto di tentata concussione, pur sapendolo innocente”.

Il processo a Marta Santoro su questo medesimo punto sarà definito con una sentenza in cui si afferma che, pur sussistendo la calunnia, in realtà la condotta tenuta dall’imputata sarebbe scriminata dall’esercizio di difesa: tradotto in parole povere, significa che la sottufficiale della Forestale avrebbe sì calunniato Cafasso ma lo avrebbe fatto nell’esercizio del proprio diritto di difesa e, pertanto, non sarebbe punibile. Quello, invece, a carico di Rinaldi si conclude con una sentenza di condanna, in I grado e in Appello, a 2 anni di reclusione, più i risarcimenti alla parte offesa e il pagamento delle spese processuali. Com’è possibile, visto che le due cose erano identiche? La «fortuna» nella vita gioca il suo ruolo e potrebbe essere il caso della signora Santoro, almeno per questo specifico fatto. Il giudice l’assolse, infatti, affidandosi alla giurisprudenza pregressa, peraltro minoritaria e non ancora superata dalle successive, prevalenti statuizioni, le stesse che hanno inchiodato Rinaldi. Il concetto è più o meno questo: se mi trovo sul banco degli accusati e calunnio il mio accusatore o un altro soggetto, posso essere assolto perché lo faccio per difendermi, rientra, cioè, nella sfera del mio diritto alla difesa. Per Santoro bastarono questa interpretazione della Suprema Corte e un pizzico di fortuna, uniti forse a un calo di attenzione del giudice, notoriamente strutturato. Per essere assolti è necessario, invece, che la risposta calunniante all’accusa mossa nei miei riguardi avvenga all’interno dello stesso procedimento, non se attivo una procedura autonoma, come i due fecero quando, anziché chiedere di essere sentiti dal magistrato che indagava sulle concussioni e che aveva raccolto le dichiarazioni di Cafasso e in quella sede contestarne le accuse, anche calunniandolo (nel qual caso sarebbero stati «assolti»), forse mal consigliati, scelsero di procedere attivando una procedura, e poi un processo, autonomi: sempre calunnia era, o sarebbe stata, ma con conseguenze stavolta inevitabili avendo agito così. Quindi, stessi fatti, calunnie accertate a carico di entrambi (ne consegue che fu vero il tentativo di concussione) ma Santoro assolta e Rinaldi condannato, indipendentemente dal fatto che il grosso del guaio di Rinaldi deriva anche dalla vicinanza con la montagna di guai che stava per franare, o era franata, su Santoro. Nel mondo della giustizia accade questo e altro, nel bene e nel male.

 

Non condannati anche se colpevoli

 

In conclusione, arriviamo alla «assoluzione per prescrizione» della coppia per il blitz del 9 novembre 2007. E’ vero che Santoro e Rinaldi ne sono usciti senza condanna, come si è spesso letto qua e là. Ciò che non si è detto né letto, però, è la cosa più importante, che riporta in assetto logico un po’ tutto. La legge dice che quando un giudice sta per emettere una sentenza di prescrizione, deve comunque accertare prima se l’imputato sia colpevole o meno, poi dichiara prescritto il reato: se è innocente, bene, cum laude; se è colpevole, male, perché non può essergli inflitta la pena e, quindi, la collettività subisce una lesione – per colpa degli organi dello Stato -, astratta fino a un certo punto. Nel caso Santoro-Rinaldi i magistrati scrivono che, nonostante gli elementi in possesso degli inquirenti e del tribunale facessero emergere la colpevolezza (il tentativo di concussione a Cafasso), non è possibile condannarli in quanto il reato è prescritto. In parole povere, i due non sono «innocenti», è che non si possono condannare perché è passato troppo tempo: tutto qua. Ora, che gli interessati possano sostenere di essere stati assolti, è legittimo, comprensibile, umano: che lo continui a ripetere un collegio difensivo, chiedendo a questo giornale di sottolinearlo più volte (vedi, da ultimo, edizione di Cronache del 29/12/25), in costanza di atti giudiziari analizzati e consumati, ha tutt’altro sapore.

Infine, che il processo per calunnia a Rinaldi fosse particolarmente «sensibile» induce a pensarlo la ricorrente presenza alle udienze della stessa ex comandante Santoro. Avrà avuto i suoi motivi, certo insindacabili. Anche il giorno della sentenza d’appello era in aula, poco prima il sostituto procuratore generale aveva perfino chiesto l’assoluzione per Rinaldi a fronte di una condanna già inflitta in I grado, ma il giudice l’ha vista in modo diverso. Niente di straordinario. Quella stessa mattina, furono notate anche altre presenze in aula, che sembrarono chiudere un cerchio anni fa solo immaginato.  (3_fine)