Si riconosce la madre non biologica in una coppia di donne - Le Cronache Ultimora
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Si riconosce la madre non biologica in una coppia di donne

Si riconosce la madre non biologica in una coppia di donne

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha segnato un punto di svolta fondamentale per i diritti delle famiglie omogenitoriali in Italia. Giovedì scorso, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la mancata previsione del riconoscimento automatico come genitrice per la madre non biologica in coppie di donne che hanno avuto figli tramite procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. Questa decisione storica, che tutela in primis l’identità e lo status giuridico dei minori, solleva interrogativi cruciali sulle implicazioni pratiche e future per migliaia di famiglie.

Per approfondire il significato e le conseguenze di questa sentenza, abbiamo intervistato l’avvocato Angela Mendola, presidente nazionale della commissione famiglie transnazionali di “Cammino” (Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie), nonché assegnista di ricerca in diritto privato comparato presso l’Università degli Studi di Salerno e abilitata alle funzioni di professore universitario associato di diritto privato e di diritto comparato. Con la sua vasta esperienza nella tutela dei minori e delle relazioni familiari, l’avvocato Mendola ha posto le basi ideali per comprendere le sfide superate e quelle ancora da affrontare in un panorama giuridico in continua evoluzione.

Perché la Corte costituzionale è arrivata a pronunciarsi?

«La Corte costituzionale è un giudice che entra in gioco ogni volta che c’è un dubbio sul rispetto della Costituzione circa una legge in vigore».

Chi ha sollevato la questione?

«Il Tribunale di Lucca, rispetto a determinate norme della legge sulla Pma, che sono gli articoli 8 e 9 della 40/2004, cioè le norme degli stati di figli nati da Pma. Sono, questi, figli di soggetti che ricorrono alla Pma, ma fondamentalmente l’elemento fondativo non è l’elemento della procreazione, bensì il consenso. Tanto è vero che si parla di filiazione elettiva, cioè per scelta. Questi articoli, 8 e 9, ci fanno capire che la filiazione la coppia la sceglie. Il Tribunale di Lucca solleva la legittimità anche sull’articolo 250 del Codice civile, che riguarda il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ed è una norma che entra in gioco perché in questo caso le due madri non sono sposate; quindi, non possono entrare in gioco le norme del Codice civile sulla filiazione da matrimonio. Il matrimonio egualitario in Italia non esiste, c’è l’unione civile ma non c’è il matrimonio. Se noi dovessimo basarci su questi articoli, il nato da Pma eterologa all’estero sarebbe figlio solo della madre biologica».

Perché?

«In Italia la maternità è riconosciuta soltanto a colei che partorisce. La maternità è attribuibile solo alla madre gestante. La madre intenzionale non può, per il sistema italiano, essere considerata a tutti gli effetti madre perché non ha partecipato al progetto procreativo ma ha partecipato al processo volontaristico. Pertanto, queste due donne praticano la Pma eterologa all’estero».

Perché è necessario andare all’estero?

«In Italia la Pma eterologa, tra coppie omosessuali, è vietata. Lo dice l’art. 5 della 40/2004: non è ammessa. Di conseguenza, devono per forza recarsi all’estero. Ricorrono alla Pma eterologa, quindi richiedono una donazione di gameti con riferimento al grembo di una sola delle donne, che è la madre biologica. In Italia, se noi applicassimo queste norme così come sono previste, tecnicamente la madre intenzionale non potrebbe rientrare nel percorso genitoriale, ne rimarrebbe fuori. Pertanto, una madre che non ha partorito e non ha contribuito con l’ovulo potrebbe soltanto ricorrere all’adozione in casi particolari, che è un’adozione che ha degli ostacoli: anzitutto dei costi, oltre a un iter procedurale farraginoso. Inoltre, va intrapresa chiedendo istanza al tribunale, permessi: è un procedimento lungo. È pur vero che l’adozione in casi particolari è ormai particolarmente applicata da coppie omosessuali, tanto è vero che abbiamo avuto due interventi della Corte costituzionale molto importanti: il primo, il 79/2022, che ha abolito l’ostacolo dei rapporti di parentela tra adottato e famiglia dell’adottante riferendosi, quindi, al genitore non biologico che partecipava al progetto genitoriale. Si instaura il vincolo di parentela tra adottato e genitore intenzionale. Ma non è tutto, perché c’è stato un altro intervento a sezioni unite della Corte di Cassazione, il n. 38162 del 30 dicembre 2022: interviene sull’adozione in casi particolari, la facilita ulteriormente e dice che nella coppia omosessuale il genitore biologico deve prestare il consenso da parte dei genitori intenzionali. Il consenso non si può negare facilmente se venisse a incrinarsi il rapporto con il partner, perché nel frattempo si è verificato uno status affectionis, cioè uno status che si è innescata una relazione, un legame con il nato. Il genitore biologico, quindi, può rifiutare il consenso soltanto in casi limite».

Quali sono?

«Se non è stato intrattenuto un rapporto di effetto e di cura nei confronti del nato. Oppure se il soggetto, il genitore intenzionale, il partner, ha partecipato al progetto di procreazione ma ha abbandonato successivamente sia il partner sia il minore. Questa sentenza è molto importante e, secondo me, se ne parla ancora troppo poco. Il rifiuto all’assenso all’adozione, da parte del genitore generico, è ragionevole solo se è espresso nell’interesse del minore. Entra quindi in gioco il “best interest”».