Cava. Revoca dei beni confiscati a Ferrara - Le Cronache Attualità
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Cava. Revoca dei beni confiscati a Ferrara

Cava. Revoca dei beni confiscati a Ferrara

Cava de’ Tirreni. Nessuna variazione, resta revocata la confisca dei beni a carico del 54enne imprenditore Gennaro Ferrara di Cava de’ Tirreni. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della Procura generale della Corte d’Appello di Salerno in seguito allo “scongelamento” di beni avvenuto nella scorsa primavera proprio dai giudici della Corte d’Appello di Salerno che avevano ribaltato la decisione del tribunale. Ad essere stati confiscati nell’estate del 2023 la scorsa estate furono la “Tm distributori di Tarulli Maria & C. S.a.s.”, che opera nella distribuzione di carburanti in via XXV luglio; il “Bar Sportivo Happy Days 2 di Giuseppe Ferrara & C. S.a.s.” in piazza Abbro; la gelateria e pasticceria “Peccati di Gola di Ferrara Jessica & C. S.a.s.” e la “Ditta Individuale Tarulli Maria” in via XXV luglio, le quote sociali della “Happy Days 2 Arcara srl”, attività di ristorazione in via Raffaele Lambiase, tutti a Cava de’ Tirreni e rapporti finanziari e beni mobili registrati, per un valore complessivo di oltre un milione di euro. Una decisione che il tribunale di Salerno aveva adottato valutando sussistente la pericolosità sociale qualificata di Gennaro Ferrara, dopo aver sottolineato gli asset patrimoniali e finanziari a lui riconducibili, ai componenti del suo nucleo familiare e aver individuato una persona fisica che avrebbe funto da prestanome. Ad aprile la revoca di quei beni, poi il ricorso della Procura respinto dalla Corte di Cassazione: tornano quindi a Gennaro Ferrara i beni oggetto in un primo momento di sequestro perchè ritenuto vicino al clan Bisogno. Scrive la Cassazione nel dichiarare inammissibile il ricorso. “La Corte territoriale ha ampiamente argomentato le ragioni della ritenuta insussistenza della pericolosità non qualificata di Ferrara all’epoca dell’acquisto dei beni di cui è stata disposta la confisca, facendo buon governo del principio per cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo”. E infine. “Nemmeno corrisponde a verità che i giudici del merito si siano sottratti all’autonoma valutazione degli elementi ritratti dal procedimento penale pendente nei confronti del Ferrara per il reato continuato”