Lotterie Nazionali perde la causa contro acquirenti e avvocati - Le Cronache Attualità

Una sentenza che fa giustizia di avvocati e clienti per una questione che riguarda Lotterie Nazionali che aveva denunciato che “da circa tre anni” l’esponente fosse stata convenuta in plurimi giudizi civili aventi ad oggetto Tasserita invalidità dei contratti di acquisto di tagliandi c.d. “gratta e vinci” per violazione con l’arL 7 comma 5 D.L 158/2012 per non aver riportato i richiamati tagliandi gli avvertimenti di cui alla disposizione richiamata. Sulla scorta di tale premessa ed in ragione dell’elevatissimo numero di tagliandi nonché della circostanza per cui gli stessi risultassero venduti tutti in una circoscritta area territoriale, oltre che della ulteriore circostanza per cui in ragione delle doglianze avanzate fossero state emesse n. 41 sentenze di condanna nei confronti di Lotterie Nazionali s.r.l, paventava Tintegrazione dei reati di truffa ovvero di falso, nella specie di falso nella specie di falso ideologico per induzione, da parte degli acquirenti in concorso con i legali che di volta in volta introducevano i suddetti giudizi civili. In ragione di quanto oggetto di esposto, erano delegate attività di indagine tese ad appurare la provenienza dei tagliandi oggetto di giudizio civile, la pendenza complessiva dei giudìzi incardinati e gli esiti degli stessi. Espletate le prime attività di indagine, era disposta l’escussione a SIT, dei soggetti individuati quali conferenti mandato difensivo nei confronti dei difensori per i quali era riscontrata l’effettiva introduzione di giudizi civili innanzi al Giudice di Pace tesi ad ottenere la ripetizione delle somme impiegate per l’acquisto dei tagliandi della lotteria. In particolare, per quanto di interesse in questa sede, erano escussi a SIT Palmisano Serena, Nocerino Marta, Cammarota Margherita, Camardo Enrica, Di Matteo Diego, Attilio Valente, Genua Nicola, Coppola Marco e Pellegrino Massimiliano. Tutti gli odierni imputati, confermavano di aver conferito mandato agli avvocati, in quella sede indicati, al fine di proporre azione civile finalizzata al recupero delle somme versate per l’acquisto dei tagliandi della Lotteria, avendo avuto conoscenza della circostanza per cui gli stessi erano oggetto di violazioni di legge e come tali “invalidi”. Tutti, dunque, confermavano di aver conferito un mandato per introdurre un giudizio civile finalizzato al recupero di somme, presupponendo di aver acquistato nel tempo un numero significativo di tagliandi della Lotteria. Analogamente, tutti, confermavano di averli messi nella disponibilità del legale nominato che, successivamente, si occupava dell’espletamento del giudizio. Il giudice, dott.ssa Mariachiara Sannino, del TRibunale di Vallo della Lucania, emetteva sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati, • SINISCALCO PAOLO, difeso di fiducia dall’aw. Grancagnolo Francesco Dustin, del foro di Salerno; PALMISANO SERENA, NOCERINO MARTA, COPPOLA MARCO, MURINO GIUSEPPE, GATTO FABRIZIO, CHIRICO ANTONIO, DI MATTEO DIEGO, GENUA NICOLA, VALENTE ATTILIO, GATTO MARCO, CAMMAROTA MARGHERITA, CAMARDO ENRICA, PELLEGRINO MASSIMILIANO. Orbene, per come evincìbile dai capi di imputazione, ai soggetti poc’anzi richiamati era contestata, in concorso con i singoli soggetti cui conferivano mandato defensionale, l’integrazione del reato di falso, concretatosi nell’aver falsamente indicato al’intemo degli atti di citazione depositati, l’acquisto di determinati tagliandi, per come individuati, così inducendo in errore il giudice che dichiarava con sentenza la nullità dei contratti, con condanna di Lotterie Nazionali Srl al risarcimento dei danni. Ma estendere agli stessi imputati, in concorso, la contestazione di falso ideologico, per l’aver solo conferito mandato ai difensori di volta in volta nominati, sulla scorta di circostanze peraltro pacificamente ammesse e non contestate in questa sede, ma estendendo, a titolo di concorso morale la condotta in concreto posta in essere dai professionisti imputati, non può condividersi. La redazione dell’atto di citazione è un atto proprio, rimesso al professionista a tal uopo incaricato, non potendosi estendere la specifica condotta consistente nella redazione dell’atto, ed in particolare della indicazione di singoli tagliandi ai soggetti responsabili dell’aver conferito il mandato difensivo. Sicché, nei confronti di Palmisano Serena, Nocerino Marta, Cammarota Margherita, Camardo Enrica, Di Matteo Diego, Attilio Valente, Genua Nicola, Coppola Marco e Pellegrino Massimiliano non può che concludersi per la insussistenza di sufficienti elementi a sostenere l’accusa in giudizio. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alie contestazioni eievate nei confronti di Siniscalco Paolo, Murino Giuseppe, Gatto Fabrizio, Chirico Antonio e Gatto Marco. Dagli atti di citazione emergono invero elementi a sostegno della non configurabilità del reato contestato. Ed infatti, per come emerso anche dagli esiti delle indagini espletate, ciascun giudizio introdotto é stato caratterizzato dalla richiesta della declaratoria di nullità di plurimi tagliandi della lotteria per come acquistati dai soggetti di volta in volta indicati. Conseguentemente, anche con riferimento agli imputati Siniscalco Paolo, Murino Giuseppe, Gatto Fabrizio, Chirico Antonio e Gatto Marco non possono che estendersi le conclusioni poc’anzi rassegnate, concludendo per la insussistenza di sufficienti elementi a sostenere l’accusa in giudizio. Una sentenza importante che parte dal 2017 che èa apparso un tentativo di Lotterie Nazionali di frenare il ricorso alla restituzione dei soldi da parte degli acquirenti e che aveva trovato accoglimento nella magistratura.

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