Deviazione del Fusandola e procedimento penale. A seguito del deposito delle motivazioni della senntenza emessa da parte del Gip il comitato No Crescent ed Italia Nostra intervengono nuovamente sulla vicenda e annunciano che a breve convocherannno una conferenza stampa. Da circa 12 anni le associazioni hanno sostenuto l’inattuabilità del comparto edificatorio di Santa Teresa riguardo alle edificazioni del fabbricato Crescent e della Piazza delle libertà. “Una scellerata scelta amministrativa che per essere logicamente attuata ha comportato la direzione del torrente Fusandola che nel 1954 causa la tragica alluvione di Salerno con oltre 100 vittime. – Si legge nella nota delle due associazioni – non solo un disastro urbanismo demaniali e paesaggistico ma soprattutto ambientale con pericolo per la pubblica e privata incolumità. Con sentenza del Gip del tribunale penale di Salerno del 15 aprile il giudice Pacifico ha condannato un funzionario comunale, stigmatizzando l’intera procedura del Como accettabile tra gli altri reati legge di reazione del torrente Fusandola. Numerose le illeicità evidenziate nella motivazione della sentenza tra le quali la nullità delle autorizzazioni paesaggistiche “tamquam non esse” lasciato su una presunta che edizione non tiene impossibilità della validazione del progetto pubblico – privato. “Questa sentenza per le associazioni rappresenta la conclusione di una relazione strumentale e faziosa i danni di un territorio e dei cittadini per mere finalità speculative non solo di natura economica”. Il punto nodale oltre la deturpazione irreversibili di caratteri identitari del centro storico il pericolo per la cittadinanza per la mancanza della necessaria autorizzazione idraulica e da parte del genio di civile. A tale riguardo afferma il gip che |”detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciate in quanto la previsto e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex articolo 96 del r.d. n 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche. Divieto che come detto ha soldi alla ragione pubblicistica di tutelare da assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi torrenti canali scolatoi pubblici. L’autorizzazione, infine, non poteva, comunque, essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto previsione questa che contrasta con la disposizione di cui all’articolo 115 comma 1 d.lgs n 152/2006 che invece vieta la copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità”. La condanna alle spese processuali stabilite dal gip non è certamente quello che le associazioni hanno chiesto e alla quale aspirano. Ma come è noto le associazione si battono e si batteranno affinché sia riconosciuto all’intera cittadinanza il danno ambientale e paesaggistico ed affinché questa ennesima vicenda italiana sia da paradigma e da esempio per tutte le future elezioni politiche urbanistiche basate senza alcuna considerazione della sostenibilità e poi abilità ambientale. Il danno grave ed irreparabile era stato certificato nel giugno 2012 dal Consiglio di Stato ma la protervia e l’arroganza hanno fatto sì che i lavori andassero avanti ad ogni costo senza nemmeno considerare i rischi per la pubblica e privata incolumità. Il Comune di Salerno (o meglio le autorità preposte) ha il dovere di provvedere a rimuovere immediatamente la situazione di pericoli che incombono sulla cittadinanza salernitana. “Riguardo la propaganda inaugurazione della piazza si osserva che il Gip ha cercato che al fine di consentire l’apertura al traffico veicolare della strada e dei giorni è stato redatto un anomalo certificato nel quale si attesta che limitatamente a quanto attiene il foglio profilo statico l’agibilità dello scatolare in oggetto che pertanto può essere aperto momentaneamente altras al transito veicolare quindi la strada delle arie sul lungomare sono aperte al pubblico e sono oggi liberamente percorribili in assenza del certificato necessario di collaudo di cui all’articolo 67 DPR numero 380/2001 ed integrazione della prescritta normativa.
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