Trentova, l'architetto D'Urso precisa - Le Cronache Provincia
Provincia Agropoli

Trentova, l’architetto D’Urso precisa

Trentova, l’architetto D’Urso precisa

Richiesta di rettifica e diffida ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (e art. 42 per la stampa online) in relazione all’articolo “ABUSI E FRAZIONAMENTI ILLECITI A TRENTOVA: IL COMUNE AVVIA LE REVOCHE”, pubblicato in data 6 luglio 2026 sul sito www.cronachesalerno.it e su edizione cartacea. Il sottoscritto Arch. Antonio D’Urso, cod. fisc. DRSNTN66H15I805M, iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino al n. 553, professionista che ha curato le pratiche edilizie relative all’immobile sito in Agropoli, via Fontana dei Medici, località Trentova, espone quanto segue • a) dell’intervenuta archiviazione del procedimento penaleavente ad oggetto le presunte irregolarità dei titoli edilizi dell’immobile in esame,avvenuta con Ordinanza del GIP del Tribunale di Avellino del 17 settembre 2025, previo rigetto dell’opposizione della persona offesa, in data antecedente alla pubblicazione dell’articolo; • b) del fatto che tutte le azioni — civili e penali — promosse dal soggetto privato indicato nell’articolo quale erede legittima della proprietà originaria sono state integralmente respinte dalla giustizia civile e penale, senza alcun provvedimento di accoglimento; • c) che il sottoscritto non ha ricevuto alcun atto, notifica o comunicazione dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino in relazione all’esposto disciplinare menzionato nell’articolo, e che nei suoi confronti non risulta aperto alcun procedimento disciplinare; • d) dell’insussistenza, allo stato, di procedimenti di revoca o annullamento in autotutela dei titoli edilizi presso il Comune di Agropoli; • e) che non esiste alcun atto — civile, penale o amministrativo — che addebiti al sottoscritto : “Falso ideologico (art. 483 c.p.), Mancato deposito al Genio Civile dei calcoli strutturali, Violazione paesaggistica, “Disegno elusivo”, o Conflitto di interessi”. Si comunica sin d’ora che, in difetto di riscontro alla presente entro il termine sopra indicato, il sottoscritto si riserva di adire le competenti sedi giudiziarie, sia in ambito penale che in ambito civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza della lesione alla propria reputazione professionale, con richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 12 L. 47/1948.