La Regione Sovrana della Campania contro lo Stato Italiano - Le Cronache
Cronaca

La Regione Sovrana della Campania contro lo Stato Italiano

La Regione Sovrana della Campania contro lo Stato Italiano

di Michelangelo Russo

A ottobre ci sarà l’udienza davanti al TAR tra lo Stato Autonomo della Regione Campania (in attesa di entrare nella Nato e nella UE) e lo Stato Italiano, in persona del Sovrintendente BAAS di Salerno (e astrattamente, come convitato di pietra, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno). Oggetto della contesa: la riapertura della cava di Ottati. Nella precedente puntata abbiamo parlato della encomiabile lotta della Procura Generale di Salerno contro lo scempio ambientale del Parco degli Alburni. Grazie alla tenacia del Sostituto Procuratore Generale Antonella Giannelli, tra il 2015 e il 2016, la Magistratura Salernitana ripristinò il paesaggio nel luogo stesso del crimine ambientale compiuto con il buco nella montagna di Ottati. Lo fece attingendo ai magri fondi del Ministero della Giustizia, indicando così una nuova strada virtuosa per la difesa del territorio nazionale.

Ma, come abbiamo annunciato, sei anni dopo la Regione Campania, Uffici di Salerno, ha riaperto la bocca ai denti delle scavatrici di Ottati. Che si starebbero già mangiando la montagna se non li avesse fermati, per il momento, l’opposizione fiera della Sovrintendenza BAAS di Salerno. Vediamo con quali argomenti la Regione, ex Genio Civile di Salerno, ha motivato il suo permesso a dispetto del parere contrario della Sovrintendenza. Con decreto dell’ 8-3-2022 il Dirigente Generale, dopo avere elencato la cronologia di tutta la Conferenza di Servizi, e i pareri favorevoli di tutti gli Enti interessati, arrivato al parere della Sovrintendenza BAAS, dopo le parole “Rilevato che”, dichiara testualmente “La Sovrintendenza di Salerno e Avellino ha ritenuto di non integrare il parere contrario (già espresso, n.d.r) con l’indicazione delle modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, per cui questo Ufficio ritiene il medesimo parere non valido ai sensi del comma 3 dell’art. 14 ter della legge n° 241/90 e s.m”. E’ assolutamente incredibile!!! Un funzionario Regionale si è con queste parole eretto a giudice amministrativo dello Stato, arrogandosi il diritto inesistente di dichiarare lui stesso l’invalidità di un atto amministrativo dello Stato. E pertanto, nel diritto di scavalcare lo Stato dando il via alla riapertura della cava. Ma scherziamo? Il parere della Sovrintendenza è indispensabile nella procedura perché è vincolante, ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Tale parere necessariamente preventivo non ammette equipollenti; l’equipollente se lo è inventato la Regione Campania, accampando una sorta di nullità del parere del Sovrintendente per inosservanza dell’art. 14 ter della legge 241/90. Ora, per regola elementare dei principi del diritto, un ufficio amministrativo qualsiasi, per di più non statale, non può rilevare lui stesso la nullità di un parere, e andare avanti dicendo che il parere è nullo. Deve, in caso di nullità a suo avviso, si badi, respingere il permesso richiesto dal privato motivando ciò con la ritenuta nullità di un parere endoprocedurale. Il privato, allora, ricorre lui al TAR, che può dargli o meno ragione. Ci vuole il giudice!!! Capito, signori della Regione? Non potete fare come Silvester Stallone in DREDD, il giudice poliziotto del futuribile da incubo! Ma andiamo poi a vedere che dice questo art. 14 ter della legge 241/90. Dice che nelle Conferenze di Servizi “ciascun ente convocato è abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la propria posizione, ANCHE indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”.

Ma allora, avete capito??

La Sovrintendenza esprime il proprio parere vincolante, anche suggerendo eventuali modifiche opportune ai fini dell’assenso. Ma attenzione! E’ una eventualità! E’ una possibile scelta della Sovrintendenza, non un dovere di indicare suggerimenti su come migliorare la devastazione della montagna (nel nostro caso) per renderla accettabile. Un potere, del tutto eventuale, è stato fatto passare come un dovere. E quindi, nella surreale visione del diritto della Regione Kampanistan, la Sovrintendenza andava punita, praticamente per avere esercitato il suo diritto di schifare ogni ipotesi di scempio alternativo. La realtà, come vedremo nella prossima puntata, è che la Sovrintendenza aveva già segnalato i punti di assoluta illegittimità della procedura autorizzatoria della Regione! E che doveva dire di più? Suggerire “aggiustamenti”, col rischio per il Sovrintendente di incorrere in ipotesi da codice penale??

A presto

1 Commento

    “stile” DeLuchiano…

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