Esa, ricorso respinto «Rapporti da chiarire» - Le Cronache
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Esa, ricorso respinto «Rapporti da chiarire»

Esa, ricorso respinto «Rapporti da chiarire»

Il contratto resta risolto tra il Comune di Salerno e la Esa Costruzioni per i lavori di pavimentazione di Piazza della Libertà. Ieri il Tribunale amministrativo di Salerno ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal gruppo Esa Costruzioni, attraverso i legali Lorenzo Lentini e Antonio Bifolco. Nulla da fare, per ora: la Esa resta fuori dall’appalto relativo ai lavori di posa in opera di pavimentazione e rivestimento della costruendo Piazza della Libertà a Santa Teresa. Ora con molta probabilità la discussione si trasferirà al Consiglio di Stato, dove l’impresa potrebbe ricorrere dopo la decisione di ieri del Tribunale amministrativo di Salerno. Poi si ritornerà al Tar Salerno per la discussione del merito del ricorso. Alla base della risoluzione del contratto – secondo la ricostruzione dei fatti – c’è l’interdittiva antimafia prodotta nei confronti della Esa Costruzioni di Nocera Inferiore dalla Prefettura di Salerno. Un atto che ha fatto avviare immediatamente le procedure del caso da parte degli uffici comunali competenti che hanno portato, così, alla conclusione del rapporto tra l’azienda – che stava realizzando la pavimentazione di Piazza della Libertà – e Palazzo di Città. Da qui il ricorso al Tar con la Esa che ha trascinato in giudizio il Comune di Salerno, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Salerno. I rapporti con Ciro Barba e due subappalti sarebbero alla base dell’interdittiva antimafia della Prefettura. Quanto al primo, l’assoluzione di Barba, secondo l’avvocato Lentini, «avrebbe fatto cadere il presupposto alla base della interdittiva antimafia» che avrebbe evidenziato le presunte frequentazioni tra Barba e l’amministratore del gruppo, Esposito. Dunque se per il primo caso sarebbe – secondo i legali della Esa – caduta la “materia del contendere” in seguito all’assoluzione in Cassazione di Ciro Barba (dall’accusa di camorra), in piedi dovrebbero rimanere gli affidamenti ad altre ditte. Nell’ordinanza del Tar si legge, infatti: «Allo stato non può dirsi prima facie integralmente dissolto il profilo indiziario emergente della complessa rete di evidenziate cointeressenze e frequentazioni».