De Luca: Consulta smantella impianto legge Calderoli - Le Cronache Attualità
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De Luca: Consulta smantella impianto legge Calderoli

De Luca: Consulta smantella impianto legge Calderoli

“La sentenza sulla legge Calderoli smantella la Legge Calderoli e difende l’unità del Paese”. A scriverlo, in una nota, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. “La Corte Costituzionale – continua il governatore – ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale, le censure mosse nel ricorso promosso dalla Regione Campania e dalle altre Regioni ricorrenti, e sostanzialmente ‘riscrive’ la legge nei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno di legge emendativo della Calderoli trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa”. “In dettaglio la pronuncia chiarisce, in primo luogo, che contrariamente a quanto previsto dalla legge Calderoli, l’Intesa può avere ad oggetto esclusivamente singole e specifiche funzioni legislative o amministrative e deve essere giustificata in relazione alla singola Regione interessata dal trasferimento. Dunque, nessun trasferimento indiscriminato e generalizzato di funzioni” continua la nota. “È inoltre accolto tutto il gruppo di censure relative alla determinazione dei LEP: la Corte accoglie il motivo di ricorso con il quale si era denunciato che la legge Calderoli contiene, di fatto, una delega in bianco, in quanto non detta i necessari criteri direttivi e principi generali per la determinazione dei LEP. – continua la nota – È altresì accolta la censura relativa alla illegittimità della previsione che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al legislatore l’aggiornamento dei LEP. Viene altresì accolta la censura relativa all’illegittimità delle previsioni riguardanti il finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni all’esito dell’Intesa. La Regione Campania aveva lamentato la mancanza di un meccanismo di correzione dell’entità delle risorse nell’ipotesi in cui le stesse fossero risultate eccedenti rispetto a quanto necessario per l’espletamento delle funzioni. Viene inoltre rilevata l’illegittimità della previsione della mera facoltà, e non dell’obbligo, per le Regioni ammesse alla firma dell’Intesa, di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica”. (

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