Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno ha respinto integralmente il ricorso proposto da Luigi Napoli (difeso da Antonio Bruno e Renata Pepe) contro il Cofaser (Consorzio Farmacie Servizi) e, nell’accogliere in pieno l’eccezione preliminare formulata dall’avvocato Nicola Scarpa difensore del Cofaser, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nel perimetro di cognizione del giudice civile. Il ricorrente, dirigente di ruolo e precedente direttore generale del Cofaser, aveva impugnato dinanzi al Tar la delibera del Consiglio di Amministrazione del Cofaser numero 272 dell’8/7/2019 , nella parte in cui era stato istituito, a norma e per gli effetti del Decreto legislativo 165/2001, l’Ufficio Disciplinare (Upd) del Cofaser, ed altri atti con i quali era stata generata la procedura disciplinare e disposto nei suoi confronti un procedimento disciplinare finalizzato al suo licenziamento, ed altresì, Luigi Napoli ha richiesto al Tar di Salerno il risarcimento di tutti i danni patiti in relazione del presunto illegittimo agire del Cda della Cofaser e dei comuni di Mercato San Severino e Sarno. “Ritiene il Collegio che è fondata la eccezione di inammissibilità formulata dalla amministrazione intimata. La disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego è contenuta nell’articolo 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il Legislatore, nel separare la competenza del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo, distingue tra atti di micro-organizzazione e atti di macroorganizzazione pubblicistici, la cui adozione, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. n. 165/2001, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Più precisamente tra gli atti di micro-organizzazione rientrano quegli atti organizzativo-gestionali aventi natura privatistica, comprensivi, oltre che degli atti di gestione in senso stretto del singolo rapporto (la sanzione disciplinare, i trasferimento, l’assegnazione delle mansioni, il licenziamento), anche degli atti di organizzazione minore, adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale”, hanno scritto i giudici del Tar sezione di Salerno.
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