Bilancio consolidato è regolare, non vi è stata alcuna irregolarità della giunta - Le Cronache
Salerno

Bilancio consolidato è regolare, non vi è stata alcuna irregolarità della giunta

Bilancio consolidato è regolare, non vi è stata alcuna irregolarità della giunta

Si chiude definitivamente il sipario sul bilancio Consolidato del Comune di Salerno. Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione Michele Sarno, Roberto Celano, Dante Santoro, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Claudia Pecoraro, Elisabetta Barone, Catello Lambiase, Domenico Ventura, rappresentati e difesi dall’avvocato Gherardo Maria Marenghi che avevano chiesto l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale numero 49 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consolidato. I fatti risalgono al 15 dicembre 2021 quando l’opposizione impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la Deliberazione consiliare del 24 novembre 2021, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio consolidato del Comune, ipotizzando una serie di violazioni di legge. Il 13 gennaio 2022, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare formulata in ricorso, tenuto conto della richiesta, formulata da parte ricorrente nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, di “abbinamento al merito dell’istanza cautelare”; ha altresì disposto incombenti istruttori al fine di acquisire “copia delle e-mail inviate ai ricorrenti in data 19 novembre 2021, corredate dai relativi allegati del Regolamento di Contabilità, del Regolamento per le adunanze consiliari nonché di ogni ulteriore atto o documento ritenuto utile ai fini di causa”. L’approvazione del bilancio, infatti, sarebbe dovuto passare per le commissioni competenti ma il Tribunale amministrativo regionale ha certificato la sussistenza di ragioni di urgenza – connesse alla propedeuticità dell’approvazione di bilancio rispetto al trasferimento da parte del Ministero dell’Interno di € 33.149.816,00 assegnati al Comune di Salerno per la copertura del disavanzo da Fal (Fondo Anticipazione di Liquidità. “Non risulta dimostrata la ricorrenza di alcun vizio idoneo a precludere l’esercizio del munus pubblicum e, quindi ad escludere il voto informato e l’effettivo e regolare esercizio delle peculiari funzioni di consigliere comunale – si legge nella sentenza del Tar – In proposito è stato condivisibilmente affermato che “non è illegittima la delibera del consiglio comunale di approvazione del bilancio d’esercizio annuale per violazione del termine di garanzia di cui all’art. 227 comma 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267 qualora risulti che la documentazione necessaria era già stata messa a disposizione dei consiglieri in occasione dell’approvazione dello schema del conto di bilancio con delibera di giunta effettivamente pubblicata all’albo comunale e comunicata ai capigruppo completa nei capitoli, oltre che negli allegati sottoposti alla successiva approvazione da parte del consiglio comunale”. Il tribunale, dunque, ha respinto il ricorso presentato dall’opposizione e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente, che liquida in euro 2,000,00.
er.no