Nuova ordinanza di De Luca che conferma le restrizioni delle precedenti sino al 5 aprile - Le Cronache
Ultimora Primo piano Salerno

Nuova ordinanza di De Luca che conferma le restrizioni delle precedenti sino al 5 aprile

Nuova ordinanza di De Luca che conferma le restrizioni delle precedenti sino al 5 aprile

di Monica De Santis

È stata firmata ieri la decima ordinanza del 2021 dal Presidente Vincenzo De Luca, che dispone la proroga delle misure adottate nelle precedenti ordinanze 7, 8 e 9. Nella quale si legge che considerato che si continua ad osservare un livello generale di rischio alto e che dieci Regioni (stesso numero della settimana precedente) hanno un livello di rischio alto e tra queste la Campania. E sulla scorta dei dati e di quanto segnalato dall’Unità di crisi regionale, si rende, per il presidente della Regione Campania, indispensabile, a tutela della salute pubblica e per scongiurare il collasso del Sistema sanitario regionale, confermare ulteriormente le disposizioni di cui alle Ordinanze sopra indicate fino al 5 aprile 2021. Per tanto nell’ordinanza firmata ieri si stabilisce che con decorrenza dal 22 marzo e fino al 5 aprile è confermato il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio- ivi compresi quelli rionali e settimanali – disposto dall’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, sul territorio regionale le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali sono consentite esclusivamente ove svolte in negozi/box purchè sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente ai singoli negozi/box provvisti di allaccio diretto alla rete idrica; – è confermata la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 – dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione ccessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.