di Andrea Pellegrino
«Al di là dei proclami del Governatore campano, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Campania, con decisione dello scorso 17 settembre, ha parificato parzialmente e con riserva i rendiconti regionali 2015 e 2016». Oreste Agosto, avvocato amministrativa analizza le spese regionali. «Emergono delle criticità in ordine alle risultanze di cassa per l’assenza di monitoraggio dei vincoli di cassa -spiega Agosto-. La regione è rimasta inadempiente rispetto ai principi di contabilità di cui al D.lgs 118/2011. Per quanto riguarda le spese illegittimamente finanziate, le perdite relative non sono state parificate dalla Corte dei Conti perché le spese non potevano essere finanziate, coperte, ed autorizzate senza violare l’articolo 119 della Costituzione. Per tali criticità, la Corte dei Conti, sezione di controllo ha trasmesso gli atti alla Procura regionale per la Campania, sottintendendo quindi l’esistenza di un danno erariale. Relativamente al trattamento accessorio del personale del consiglio regionale, la Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali di bilancio che istituiscono e legittimano la spesa». «Trattasi -prosegue l’avvocato- di due fondi previsti per il personale comandato o distaccato nelle strutture politiche e per il personale di ruolo del Consiglio regionale. Il trattamento accessorio di detti dipendenti, secondo la Corte, determina forti perplessità sulla competenza del legislatore regionale e sostanzia una irragionevole forma di aumento retributivo per tutti i dipendenti assegnati alle strutture politiche del Consiglio regionale. Si è creata una nuova figura apicale, i coordinatori amministrativi, con trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti. La Corte ha rilevato l’incompatibilità della costituzione e del finanziamento dei fondi per i dipendenti in relazione al vigente sistema legislativo del trattamento economico dei dipendenti pubblici. Come è noto il trattamento economico dei dirigenti e del personale è compreso nella materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, per cui sono illegittime le norme regionali in contrasto con la citata norma. Di conseguenza la disciplina del finanziamento e dei presupposti di alimentazione degli stessi e la loro erogazione è riservata alle leggi dello Stato ed alla contrattazione collettiva nazionale. Per gli anni 2015 e 2016, la materia è stata disciplinata con le delibere dell’ufficio di Presidenza della Regione Campania. A dire della Corte, si tratta di un inutile dispendio di risorse pubbliche con distribuzione “a pioggia”. Il fondo del trattamento accessorio è in definitiva costituito ed alimentato in modo illegittimo per violazione della riserva assoluta, che assegna alla legge statale ed alla contrattazione collettiva la competenza in materia. Tale assegnazione di fondi aggiuntivi ha innegabili riflessi negativi sugli equilibri della finanza pubblica regionale e sulla sostenibilità del debito. La regione Campania, in definitiva – conclude Agosto – ha legiferato in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva statale, determinando un aumento sensibile della spesa regionale. Si attende la decisione della Corte Costituzionale».