Mercato San Severino. L’anno scorso il rinvio a giudizio per abusi edilizi e il non luogo a procedere per abuso d’ufficio, reato cancellato, per la ditta Sessa Group. Dopo il Riesame, la Cassazione conferma inammissibile l’appello nell’ambito del procedimento per la realizzazione del palazzetto dello sport di Mercato San Severino: il ricorso al tribunale della Libertà era avverso l’ordinanza emessa in 17 aprile 2026 dal Tribunale di Nocera Inferiore di rigetto dell’istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo emessa del gip nocerino nel 2023. Per la Suprema Corte “Il ricorso è manifestamente infondato. Nell’ambito del procedimento per abuso di ufficio e abuso edilizio il gip aveva disposto il sequestro preventivo dell’area di Mercato San Severino dove la Sessa Group stava realizzando il nuovo palazzetto dello sport. In seguito all’abrogazione del reato di abuso di ufficio, il Gup. del Tribunale di Nocera Inferiore aveva emesso una sentenza di non luogo a procedere e aveva disposto il rinvio a giudizio per l’abuso edilizio. La Sessa Group, terza interessata, aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo per l’intervenuta abrogazione del reato di abuso di ufficio che aveva privato il titolo cautelare del suo presupposto principale; per l’assenza di elementi sul contributo concorsuale di Giovanni Sessa nel reato edilizio, non surrogabile con il richiamo all’abuso di ufficio; per la determinazione della Commissione del tavolo tecnico di coordinamento del 4 agosto 2025 che aveva escluso qualsiasi criticità nella procedura amministrativa; per il pregiudizio sproporzionato patito dalla società in oltre tre anni di sequestro. Avverso il rigetto, la società ha proposto appello cautelare che è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale del Riesame di Salerno con ordinanza impugnata dalla Sessa Group che ha contestato la formazione di una preclusione cautelare sul “fumus commissi delicti” sulla base dell’abrogazione del reato di abuso di ufficio, determina della Commissione del tavolo tecnico di coordinamento comunale e delibera di Giunta comunale del 12 settembre 2025 che avevano affermato che l’intervento edilizio era di pubblico interesse e che l’opera era legittima. “Nessuno degli elementi menzionati è un novum. Innanzitutto, l’abrogazione dell’abuso di ufficio non ha inciso sull’altro titolo cautelare, e cioè sull’abuso edilizio”, scrive la Cassazione che nel 2024 aveva rigettato il ricorso della stessa Sessa Group avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame (prima del rinvio a giudizio). In secondo luogo, la determina della Commissione e la successiva delibera di Giunta hanno avuto a oggetto la dichiarazione di interesse pubblico dell’opera “ma non hanno sanato gli abusi”.Il Tribunale del riesame non ha mancato di rilevare che il sequestro preventivo è di tipo impeditivo e che proprio la prospettazione difensiva in ordine al pregiudizio per la stasi dei lavori rafforza la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura genetica. “La motivazione è ineccepibile e, in ogni caso, va ricordato che il controllo di legittimità delle misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge”, scrive la Cassazione nelle motivazioni sull inammissibilità del ricorso.








