Una durissima formale diffida ad adempiere e una dettagliata segnalazione per gravi violazioni di legge e illeciti deontologici rischiano di scuotere profondamente le istituzioni locali e la gestione dei servizi sociali nell’Ambito territoriale S04_1. Ieri, venerdì 3 luglio 2026, un cittadino residente a Olevano sul Tusciano, C. M., assistito dal proprio legale di fiducia, l’avvocato Monica La Brocca del Foro di Salerno, ha notificato un dettagliato atto d’accusa indirizzato al Sindaco del Comune, al Direttore del Consorzio “Tusciano Solidale”, al Responsabile del Servizio Sociale Professionale e, per conoscenza, al Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania. Al centro della vicenda vi è la condotta professionale della dottoressa F. P., l’assistente sociale incaricata di seguire un delicato procedimento civile pendente davanti all’Autorità Giudiziaria. Le contestazioni mosse dal firmatario dell’atto sono pesantissime e delineano un quadro di presunta totale illegittimità, parzialità e assenza di rigore metodologico nello svolgimento dell’istruttoria, al punto da spingere l’interessato a richiedere l’immediata sospensione, rimozione e sostituzione dell’operatrice entro il termine perentorio di sette giorni. L’origine della controversia risiede nella presunta e sistematica violazione dei confini stabiliti dal Tribunale per i Minorenni. Secondo quanto formalmente esposto nei documenti, era stata infatti questa specifica Autorità Giudiziaria a demandare ai servizi sociali territoriali, in qualità di ausiliari del giudice e in stretta sinergia con il Piano di Zona, un mandato istruttorio estremamente circoscritto e specifico. Il magistrato minorile aveva testualmente onerato il Servizio di verificare esclusivamente la situazione globale attuale e l’emotività dei due genitori, con formule da attuarsi nelle more della procedura e in limine lite. Al contrario, l’operatrice incaricata avrebbe ampiamente travalicato tali limiti, tentando di imporre con urgenza e insistenza ispezioni coatte e accertamenti invasivi all’interno della dimora privata dell’uomo, configurando così un palese eccesso di potere per sviamento della causa tipica e un abuso delle proprie funzioni. Il nucleo delle contestazioni tecnico-giuridiche sollevate dal ricorrente mette in luce una condotta amministrativa che si assume essere completamente fuori dalle regole fondamentali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione e la professione dell’assistente sociale. Viene denunciata in primo luogo la totale assenza di atti scritti e tracciabili. La dottoressa F. P. avrebbe infatti gestito ogni convocazione e contatto con l’utente esclusivamente tramite canali verbali o telefonici, negando di fatto la certezza legale dell’ordine del giorno e violando i principi di trasparenza previsti dalla storica legge sul procedimento amministrativo. A questo si aggiunge un’omissione giudicata ancora più grave, ovvero la completa assenza di verbalizzazione in occasione del primo colloquio ufficiale avvenuto lo scorso 11 giugno 2026. Durante quell’incontro, l’operatrice non avrebbe raccolto appunti, note o registrazioni, né avrebbe redatto alcun sommario informativo da sottoporre alla firma del cittadino, privando l’atto della necessaria fede pubblica e affidando l’intera e delicatissima procedura investigativa alla mera e insindacabile memoria soggettiva del singolo funzionario. Ancora più sconcertante appare il capitolo relativo alla presunta totale impreparazione e all’omesso studio degli atti di causa. Al momento del colloquio dell’11 giugno, l’assistente sociale non avrebbe effettuato alcun accesso preliminare al Fascicolo Telematico del procedimento giudiziario. L’indagine e le successive pressanti richieste sarebbero state quindi condotte in uno stato di totale ignoranza della documentazione, della storia familiare dei minori coinvolti e dei pregressi provvedimenti, integrando una violazione macroscopica dei doveri di diligenza qualificata richiesti dal codice civile e dalle norme di procedura. Oltre a ciò, la segnalazione trasmessa all’Ordine professionale evidenzia la totale mancanza di informazione e trasparenza verso l’utente, al quale non sarebbe stata presentata né fatta sottoscrivere nemmeno l’informativa obbligatoria sul trattamento dei dati personali, calpestando le garanzie del consenso informato previste dal codice deontologico e dai regolamenti europei. La contestazione assume contorni ancora più drammatici laddove si paventano sistematici vizi metodologici nell’ascolto dei minorenni. Nell’atto si fa esplicito riferimento a condotte ritenute abituali in casi speculari sul territorio, caratterizzate da parziali alterazioni o omissioni delle reali dichiarazioni espresse dai minori nelle relazioni destinate ai magistrati. Un atteggiamento che viene definito come una vera e propria forma di violenza psicologica istituzionale su soggetti in età evolutiva. Davanti a questo scenario l’esponente ha ritenuto doveroso intervenire per bloccare una metodologia d’indagine considerata altamente lesiva. L’azione del padre si fonda su un presupposto giuridico differente rispetto al mandato del giudice minorile, richiamando direttamente un separato e chiaro provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Salerno. È proprio questo secondo titolo, infatti, a sancire in capo all’uomo il preciso potere-dovere, nonché l’obbligo legale, di vigilanza sull’istruzione, sull’educazione e sulle complessive condizioni di vita dei figli minori. L’atto notificato ieri non lascia spazio a mediazioni e si configura come un vero e proprio ultimatum per l’amministrazione comunale di Olevano sul Tusciano e per i vertici del Consorzio “Tusciano Solidale”. Viene intimata l’immediata interruzione di ogni istruttoria condotta con modalità orali o non tracciate, e si diffida formalmente l’operatrice dal presentarsi presso l’abitazione privata in assenza di una formale convocazione scritta tramite posta elettronica certificata inviata con un preavviso di almeno cinque giorni. La richiesta centrale resta comunque la rimozione ad horas del funzionario dal fascicolo per conclamata negligenza professionale e incompatibilità ambientale. Le autorità amministrative avranno ora sette giorni esatti per provvedere alla sostituzione e assegnare il caso a un diverso operatore dell’Ambito, garantendo così il ripristino dell’imparzialità e della serenità necessarie. In caso di inerzia o silenzio da parte del Comune e del Consorzio, il firmatario ha già annunciato che informerà direttamente l’Autorità Giudiziaria procedente e adirà la competente Procura della Repubblica per denunciare l’eventuale paralisi del servizio e accertare la sussistenza di profili di rilevanza penale, con specifico riferimento all’omissione di atti d’ufficio e alla tutela della sicurezza del proprio nucleo familiare.






