Fondovalle Calore: Consiglio di Stato annulla aggiudicazione dell’appalto - Le Cronache Attualità
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Fondovalle Calore: Consiglio di Stato annulla aggiudicazione dell’appalto

Fondovalle Calore: Consiglio di Stato annulla aggiudicazione dell’appalto

Annullato l’appalto della Fondovalle Calore. Lo ha deciso il Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco . Il ricorso era contro Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – ACAMIR, Regione Campania, Provincia di Salerno, Italiana Progetti I.Pro. s.r.l., Ingesca s.r.l., Geomed s.r.l., Geoarcheologia e Geologia Ambientale, e nei confronti della Pagano s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI con la Santacroce s.r.l. e la Costruzioni Generali Santangelo, per la riforma della sentenza emessa dal Tar di Salerno.L’ ACAMIR aveva indetto una procedura ristretta per l’affidamento di un appalto integrato avente il seguente oggetto: “Aumento Resilienza Rete Stradale Secondaria: Fondovalle Calore – II Stralcio – Tratto D-E” e fu assegnato nel dicembre del 2023 al costituendo RTI fra la Pagano s.p.a. (capogruppo), la Santacroce s.r.l. e la Costruzioni Generali Santangelo. Delibera impugnata dal Consorzio Stabile Fenix i cui ricorsi furono respinti dal Tar. Successivamente la stazione appaltante ha adottato la determina 6 giugno 2024, n. 286, con la quale, verificata, anche alla luce del certificato dell’Agenzia delle Entrate acquisito in data 25 gennaio 2024, prot. 480, la sussistenza dei prescritti requisiti di partecipazione, ha dichiarato efficace l’aggiudicazione. Il Consorzio Fenix ha, quindi, gravato anche tale ultima determina davanti al medesimo Tribunale, deducendo che una delle imprese facenti parte del raggruppamento aggiudicatario, la Santangelo, fosse priva della regolarità fiscale. Con sentenza 31 ottobre 2024, n. 2033, il giudice adito ha accolto il ricorso, riscontrando la sussistenza, in capo a detta società, di violazioni tributarie, non definitivamente accertate. Conseguentemente ha onerato l’ACAMIR di verificare l’incidenza delle suddette violazioni sulla capacità del concorrente di eseguire l’appalto. In ottemperanza a quanto disposto con la menzionata sentenza, la stazione appaltante ha riesaminato il procedimento e, con determina direttoriale 15 aprile 2025, n. 128, viste anche le ulteriori certificazioni dell’Agenzia delle Entrate, acquisite in data 2 dicembre 2024, prot. n. 7131, ha giudicato le contestate violazioni tributarie, tali da non compromettere la partecipazione alla gara della Santangelo. Ritenendo pure la determina da ultimo citata illegittima, il Consorzio Fenix l’ha impugnata con nuovo ricorso che è stato respinto con sentenza 29 maggio 2025, n. 995. Ora ultimo atto davanti al Consiglio di Stato. Col primo motivo – si legge nella sentenza – si denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel non aver accolto la censura con cui era stato dedotto come la Santangelo, priva della regolarità fiscale, in ragione di un debito tributario, definitivamente accertato, di € 618.194, non avrebbe potuto essere ammessa alla gara, Irrilevante risulterebbe, inoltre, la circostanza, valorizzata dal giudice di prime cure, che, in relazione al menzionato debito, fosse stata proposta, in data 29 luglio 2024, istanza di rateizzazione, poi accolta il successivo 5 agosto. Quest’ultima, infatti, non avrebbe potuto sanare, retroattivamente, la violazione fiscale ormai definitivamente accertata, né avrebbe potuto consentire alcuna rimessione in termini la successiva notifica della cartella esattoriale. A quanto sopra è appena il caso di aggiungere che nessun rilievo può avere la distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante”, invocata dalla Pagano al fine di sostenere che l’impugnazione sarebbe stata diretta anche contro la sorte capitale. Ciò che conta è, infatti, che nessuna obiezione risulta mossa, in sede di ricorso tributario (e invero nemmeno in questa sede), in ordine alla possibilità dell’ufficio fiscale di riprendere a tassazione i crediti compensati. Come correttamente rilevato dall’appellante, risulta, poi, priva di rilevanza, ai fini di causa, l’istanza di rateizzazione di tale debito avanzata in data 29 luglio 2029. Com’è noto, infatti, il concorrente che partecipa a una procedura a evidenza pubblica deve possedere, continuativamente, i necessari requisiti di ammissione e questi devono sussistere per tutta la durata della gara e sino alla stipula del contratto e poi, ancora, fino all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, Pertanto, l’istanza di rateizzazione presentata in corso di gara, dopo l’intervento della cartella di pagamento, non è idonea a impedire la configurabilità della causa di esclusione automatica di cui si discute. Per i giudici va accolto il ricorso di primo grado. Ora si apre un altro capitolo.