Elezioni. De Luca. “La sospensione è automatica” - Le Cronache
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Elezioni. De Luca. “La sospensione è automatica”

Elezioni. De Luca. “La sospensione è automatica”

di Andrea Pellegrino

«Il provvedimento di sospensione incide sul diritto di elettorato passivo» e di conseguenza «il provvedimento amministrativo che venga a disporre la sospensione dalla carica per il periodo di diciotto mesi, dunque, incide direttamente su tale diritto soggettivo». Così la Cassazione rimanda al giudice ordinario la decisione sugli effetti della legge Severino, sottraendo, dunque, ai tribunali amministrativi la competenza. Ieri è stata depositata l’ordinanza, dopo l’udienza che si è tenuta martedì scorso sul caso de Magistris e che vede ripercussioni anche sulla vicenda De Luca. L’ordinanza del Palazzaccio conferma l’orientamento degli ultimi giorni. Il verdetto delle sezioni unite della Suprema Corte si articola in 22 pagine e, rispondendo al ricorso presentato dal Movimento in difesa del cittadino – rappresentato dall’avvocato Gianluigi Pellegrino contro il sindaco di Napoli Luigi de Magistris (difeso dall’avvocato salernitano Lorenzo Lentini) – «dichiara la giurisdizione del giudice ordinario» e «previa riassunzione nei termini di legge rimette le parti innanzi al giudice ordinario». Svuotata anche la competenza sull’applicazione della legge Severino a tutti gli organi della pubblica amministrazione. Prefetti compresi. Nell’ordinanza, infatti, si legge: «Nella configurazione legislativa dell’istituto non è attribuita alla Pubblica amministrazione alcuna discrezionalità in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione; la sospensione opera di diritto al solo verificarsi delle condizioni legislativamente previste e per il tempo previsto dal legislatore; al Prefetto non è attribuito alcun autonomo apprezzamento in ordine all’adozione del provvedimento di sospensione e non è consentito di modularne la decorrenza o la durata sulla base della ponderazione di concorrenti interessi pubblici». Sostanzialmente ai prefetti è attribuita solo una presa d’atto dell’avvenuta sospensione. Da ieri, de Magistris avrà meno di un mese per ricorrere al giudice ordinario, rischiando un nuovo provvedimento di sospensione dalla carica di sindaco di Napoli. I suoi legali sarebbero già al lavoro per presentare il ricorso. I tempi? «Il tempo tecnico di prepararlo e lo presentiamo. In ogni caso brevi», spiega una fonte vicina al sindaco. Decorsi i trenta giorni senza che ci sia stato un pronunciamento in sede civile, infatti, spetterebbe al prefetto di Napoli avviare un nuovo iter per la sospensione dall’incarico, così come prevede la legge Severino.  «La sentenza della Cassazione che accoglie il nostro ricorso fa un punto di necessaria chiarezza» – afferma l’avvocato Gianluigi Pellegrino, legale dell’associazione Movimento del cittadino che ha visto accolta dalla Cassazione la propria istanza sulla legge Severino e la competenza del giudice ordinario. «Abbiamo svelato – sottolinea il legale – l’ipocrisia di una politica che da un lato approva una legge e dall’altro pretende che il giudice amministrativo ne sospenda l’efficacia. Salvo poi, ogni giorno, la stessa politica lamentarsi della invadenza dei giudici».
Quanto al caso De Luca, è Raffaele Cantone a non nascondere che «ci sono una serie di questioni che stanno rendendo ancora più complicato il quadro di quello che già è». Ma per il presidente dell’autorità anticorruzione, «se De Luca sarà eletto, sarà il presidente del Consiglio dei Ministri a fare le sue valutazioni». E sulla costituzionalità della legge, Cantone non ha dubbi: «E’ utilissima e il nostro obiettivo è difenderla. D’altronde l’Anca ha chiesto espressamente, alla presidenza del Consiglio, di costituirsi davanti alla Corte Costituzionale per respingere le eccezioni di legittimità costituzionale. Noi, quindi, ci siamo espressi in modo chiaro: non riteniamo si tratti di una legge incostituzionale, riteniamo che anche le previsioni dei reati siano corrette, ovviamente ci poniamo un problema di sistema».
E la pronuncia della Cassazione chiarisce molti punti per il professore avvocato Gaetano D’Emma, il quale dice che «senza mezzi termini, la sospensione opera un secondo dopo l’elezione e che il successivo provvedimento del prefetto o del presidente del Consiglio ha natura meramente ricognitiva, perché l’effetto sospensivo discende direttamente dalla legge. Diviene irrilevante, allora, la questione concernente la giurisdizione. Che sia Tar o Giudice ordinario cambia poco. Il problema è che qui, in sede cautelare, si tratta di chiedere la sospensione di una legge (essendo il provvedimento meramente ricognitivo e non costitutivo dell’effetto sospensivo). Non credo ciò sia possibile».