Casillo e Sommese, due leggi per De Luca ter - Le Cronache Ultimora
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Casillo e Sommese, due leggi per De Luca ter

Casillo e Sommese, due leggi per De Luca ter

La proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilita’ alla carica di presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’art.2, comma 1, lett. f) della legge 2 luglio 2004, n.165”, presentata dal consigliere Giuseppe Sommese (Azione), sara’ all’esame della I Commissione consiliare permanente, della quale e’ presidente, che si riunira’ lunedi’ prossimo alle ore 12. La proposta di legge a firma del presidente della I commissione, nel recepire la norma nazionale, prevede che “non e’ immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha gia’ ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi” e prevede che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”, la quale entrera’ in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. All’ordine del giorno della I Commissione e’ iscritta, inoltre, la Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante “Modifiche alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione)”, contro la quale la Regione Campania ha presentato richiesta di referendum abrogativo alla Corte costituzionale, insieme con altre Regioni), con quesiti referendari sottoscritti da oltre 1.200.000 cittadini, per, si legge nella relazione introduttiva, “macroscopici profili di incostituzionalita’ e gravi criticita’ sul piano dell’eguaglianza sostanziale tra i cittadini italiani e tra le diverse aree del Paese”. Con la proposta di legge all’esame della I Commissione, si persegue l’obiettivo, come riportato nella relazione esplicativa, di “ricondurre l’articolato ai doverosi canoni di legittimita’ costituzionale attraverso modifiche idonee ad assicurare, sul piano concernente i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), che gli stessi siano effettivamente garantiti e finanziati sulla base di criteri ispirati all’eguaglianza tra tutti i cittadini; sul piano formale e procedimentale, che non siano mortificate le attribuzioni delle Regioni e del Parlamento”.Inoltre, come ordine del giorno aggiuntivo, la I Commissione esaminera’ anche la proposta di legge: “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonche’ di carattere ordinamentale ed organizzativo)” ad iniziativa del capogruppo del Pd Mario Casillo. Con essa si vengono apportate alcune importanti modifiche alla legge elettorale della Regione Campania, la n. 4 del 2009: l’eliminazione del limite del 65 per cento del premio di maggioranza, previsto dall’articolo 6, “per una maggiore ed oggettiva aderenza della rappresentanza del risultato elettorale; si introduce una chiara definizione della soglia di sbarramento al 3 per cento, gia’ contenuta nel testo vigente, eliminando la possibilita’ di derogare alla stessa nel caso di collegamento ad un candidato presidente che ottenga il 10 per cento dei voti “al fine di evitare la frantumazione dei consensi favorendo in tal modo l’accesso alla ripartizione dei seggi a quelle liste che possano rappresentare una consistenza elettorale che si considera minima; viene, inoltre, prevista la sospensione dalla funzione di Consigliere regionale nel caso l’eletto venga nominato assessore regionale. “Tale modifica – si legge nella relazione – risolve, attraverso la ricerca di ragionevole punto di equilibrio, definitivamente la problematica della convivenza nella stessa figura istituzionale di due ruoli di diversa natura: di indirizzo e controllo, il Consigliere ed esecutivo gestionale, l’Assessore, senza pero’ trascurare la connotazione elettiva del primo mortificandone la coerenza attraverso la previsione di una causa di incompatibilita’. La novella, infatti introduce una causa di sospensione che rende chiarezza e coerenza con il ruolo che la figura istituzionale e’ chiamata a svolgere. Viene, infine, prevista la ineleggibilita’ dei Sindaci dei Comuni campani e non solo di quelli dei Comuni superiori ai cinquemila abitanti, considerando essenziale garantire la governabilita’ onorando il “patto con gli elettori” avvenuto con la candidatura e la elezione a Sindaco”.

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