di Erika Noschese
«Non risulta dimostrato da alcuna documentazione tecnica o da alcuna sentenza che l’esecuzione di “Salerno Porta Ovest” determini distacchi e crolli sulla parete in superficie…»: è quanto recita la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato da Caiafa Gaetano, Caiafa Lorenzo, Caiafa Stefania che ha chiamato in causa il Comune di Salerno per quanto riguarda i lavori di Porta Ovest e i crolli che si sono verificati in zona. Di fatti, la famiglia Caiafa è comproprietaria di un’area sita nel Comune di Salerno, rappresentata da un costone scosceso sovrastante l’attuale via Benedetto Croce di proprietà della Provincia di Salerno e a causa del distaccamento da tale costone di alcuni massi rocciosi interessanti la strada sottostante il Comune intimava l’“esecuzione delle opere di verifica e di disgaggio delle parti instabili che incombono sulla strada al fine di garantire la percorribilità in sicurezza della sottostante strada SS.18 ante crollo … (mediante) interventi sostitutivi in danno” e successivamente disponeva l’esecuzione di tali lavori (poi effettivamente eseguiti) in danno, ritenendo da loro dovuti i relativi costi. I ricorrenti non solo hanno chiesto l’annullamento degli atti ma anche di chiedere alla Provincia di intervenire. «In prossimità del costone, passerebbe (oltre alla cennata viabilità provinciale) una linea ferroviaria, un tratto autostradale della “Napoli – Salerno” nonché sarebbero stati avviati, nel sottosuolo, su iniziativa dell’Autorità Portuale di Salerno i lavori di realizzazione di una galleria nell’ambito del progetto c.d. “Porta Ovest”, tutte circostanze che sarebbero state “ognuna da sola idonea ad incidere sulla stabilità del suolo e, quindi, a concorrere al verificarsi dell’intervenuta frana”», hanno chiarito i ricorrenti. Per i ricorrenti gli episodi di frana sarebbero stati causati dalle continue ed intense sollecitazioni dovute al passaggio di veicoli pesanti sulla confinante strada provinciale e sul sovrastante viadotto autostradale della “Salerno – Reggio Calabria”, alla linea ferroviaria nonché ai lavori di escavazione della galleria “Porta Ovest”, tutti fattori in grado ciascuno di compromettere la stabilità dei terreni interessati dalle frane. Per i ricorrenti gli episodi di frana sarebbero stati causati dalle continue ed intense sollecitazioni dovute al passaggio di veicoli pesanti sulla confinante strada provinciale e sul sovrastante viadotto autostradale della “Salerno – Reggio Calabria”, alla linea ferroviaria nonché ai lavori di escavazione della galleria “Porta Ovest”, tutti fattori in grado ciascuno di compromettere la stabilità dei terreni interessati dalle frane. Per il Consiglio di Stato «l’istanza, infatti, non può essere accolta in quanto, come più approfonditamente si evidenzierà e contrariamente a quanto afferma parte appellante, il contenzioso concernente le domande di acquisizione sanante rivolte dai signori Caiafa agli enti che hanno realizzato sulle aree oggetto delle ordinanze impugnate in primo grado opere di pubblica utilità che avrebbero determinato l’irreversibile trasformazione dei luoghi non hanno alcuna rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio… Il Comune prima e poi il Tribunale hanno rilevato l’inapplicabilità alla vicenda in quanto tale disposizione si riferisce soltanto alla “costruzione e riparazione di opere di sostegno lungo le strade”, mentre nel caso di specie è stato ordinato agli odierni appellanti di provvedere alle opere di verifica e di disgaggio delle parti instabili del costone roccioso (sovrastante la strada provinciale), trattandosi di un obbligo manutentivo dell’area di loro proprietà che il legislatore chiaramente pone a loro carico, al fine di prevenire il ripetersi di smottamenti e cedimenti del terreno in grado di interessare la sede stradale, determinando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale». In particolare, la disposizione normativa stabilisce che “i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”. In definitiva, per il Consiglio di Stato « non è condivisibile l’iter argomentativo di parte appellante quanto alla dedotta natura pubblica delle opere in questione (in ragione dell’attivazione di procedure di ammissione a finanziamenti pubblici, eguali nell’importo alla stima effettuata nei provvedimenti impugnati, nonché dell’inserimento delle attività di ripristino e messa in sicurezza del costone roccioso soprastante la strada nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche). Difatti, le iniziative sopra delineate sono state esclusivamente volte a garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione in danno degli interventi».