PONTECAGNANO FAIANO. Tutto rinviato al 6 febbraio del 2014. E’ il primo esito del ricorso del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Antonio Anastasio, al Tar di Salerno per chiedere l’annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell’11 giugno 2013. Anastasio, candidato a sindaco in quella tornata elettorale, è difeso dall’avvocato Francesco Paolo Staffieri ed ha avviato il procedimento contro il Comune di Pontecagnano, difeso da Marcello Fortunato, il Ministero dell’Interno e il sindaco Sica, difeso dall’avvocato Gennaro Marino, evidenziando presunte irregolarità e anomalie in alcuni seggi. Nei giorni scorsi, il Comune aveva anche integrato la documentazione con la quale si oppone al ricorso di Anastasio. Ieri, dunque, la pronuncia della prima sezione distaccata di Salerno del Tribunale amministrativo regionale, che ha rinviato il prosieguo del giudizio al 6 febbraio 2014 “ritenuta la necessità di disporre, a cura del ricorrente, l’integrazione del contraddittorio, mediante notifica individuale del ricorso nei confronti di tutti i consiglieri eletti; ritenuto di prescrivere che al suddetto incombente la parte ricorrente dovrà provvedere entro 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell’ordinanza, provvedendo al deposito presso la segreteria del Tribunale della prova della sua esecuzione entro i successivi 15 giorni”. Il Tar ha dichiarato improcedibile l’altro ricorso presentato da Maria D’Arco, candidata al Consiglio alle scorse amministrative. E’ venuto meno, infatti, l’interesse all’accoglimento del ricorso da parte della signora D’Arco, rappresentata dal legale Aldo Cammarota, che aveva chiesto “l’annullamento dei verbali di attribuzione dei voti riportati nelle sezioni 8 e 13 in occasione delle elezioni del Consiglio comunale svoltesi del maggio 2013, e per la correzione del risultato elettorale della ricorrente”. Maria D’Arco, candidata nella lista del Popolo democratico a sostegno di Sica sindaco, aveva lamentato che la sua cifra elettorale fosse stata erroneamente determinata, non essendole stati attribuiti, nelle sezioni elencati, 2 voti, illegittimamente considerati invalidi dalla preposta commissione. In particolare, aveva dichiarato che le schede in questione recano la croce sul simbolo del candidato sindaco, la croce sul simbolo della lista “Popolo Democratico” e l’apposizione della preferenza per la ricorrente al di fuori del riquadro di lista. Pertanto, non sussistevano, a suo dire, i presupposti per l’annullamento dei voti che avrebbero determinato un ribaltamento della graduatoria della lista. Al ricorso si era opposto il Comune di Pontecagnano Faiano. Il Tar lo ha, dunque, dichiarato improcedibile, proprio come chiesto dal ricorrente. (ca.de.)
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