Pagani. “Ingiusta e illegittima la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore per la richiesta della procura”. Revoca della concessione della libertà condizionata per il 53enne paganese Michele Califano, imprenditore nel campo dell’Ortofrutta, condannato con sentenze irrevocabili. In passato il 53enne era stato ritenuto vicino ai Petrosino d’Auria e Fezza di Pagani. Accolta in Cassazione la richiesta della Procura dopo che il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza del pubblico ministero. Il tribunale nocerino aveva respinto l’istanza rilevando che i reati commessi il 19 e 20 novembre 2015, che costituirebbero titolo per la revoca, erano estinti per effetto del decorso del quinquennio senza commissione di ulteriori reati. In sostanza, Califano, per il giudice da 9 anni non avrebbe più commesso reati. Cosa che per la procura guidata da Antonio Centore non è veritiera in quanto in quanto “Califano aveva commesso un ulteriore delitto il 28 gennaio 2018, accertato con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 22 giugno del 2021, irrevocabile il 4 gennaio 2022; peraltro, era stato lo stesso giudice Corte di Cassazione dell’esecuzione, con precedente ordinanza del 4 aprile 2024, a rilevare l’esistenza di questo ulteriore reato commesso nel quinquennio ed a revocare la sospensione condizionale che era stata concessa al 53enne con la sentenza del 14 febbraio 2015”. La Cassazione poi scrive: “Dalla lettura del certificato penale emerge tra agosto 2017 e febbraio 2018Califano ha commesso anche gli ulteriori reati con sentenze irrevocabili e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto, pertanto, provvedere a revocare la sospensione condizionale della pena concessa “. In conclusione: la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell’esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di Cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata)”.
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