“Il reato non susiste”: con queste parole il Gip del tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro ha respinto il ricorso presentato da un dirigente del Comune di Cava de’ Tirreni che aveva chiamato in causa due dipendenti del consorzio farmaceutico intercomumale, aderenti all’organizzazione sindacale di Uil Fpl. I fatti risalgono allo scorso anno: il dirigente, attraverso una lettera anonima, avrebbe scoperto un’ipotetica conversazione whatsapp tra i due sindacalisti, con – stando a quanto denunciato dal dirigente comunale – una serie di accuse nei suoi confronti che avrebbero trovato riscontro attraverso il direttore generale e legale rappresentante del consorzio farmaceutico intercomunale. Gli indagati, stando a quanto si legge nell’ordinanza di archiviazione, avrebbero utilizzato espressioni quali “che piatti vacanti…oggi sembrava le comiche…lui sa che se parla dice s***** ) e il denunciante si sarebbe identificato nel soggetto di quest’ultima frase. A conclusione delle indagini svolte il Pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, non ravvisando elementi di rilevanza penale nella condotta degli indagati. Una richiesta a cui si sarebbe opposto il legale del dirigente comunale che avrebbe evidenziato un’errata valutazione dei fatti da parte dell’ufficio di Procura, insistendo affinchè il giudice non accogliese la richiesa e fissasse l’udienza in camera di consiglio. “Gli scritti provenienti dali indagati devono essere inquadrati nell’ambito del diritto di manifestazione del pensiero ed, in particolare, del diritto di critica, non trascendendo dai limiti di continenza della stessa in quanto evideni sono i riferimenti al contesto lavorativo (o sindacale) senza trasmodare in giudizi di valore a carico della pesona – si legge nella sentenza del tribunale di Nocera Inferiore che respinge l’opposizione – Del resto, il diritto di critica, soprattutto quando rivolto contro soggetti investiti di cariche pubbliche e quindi esposti al giudizio dei terzi, vale a ricondurre nei limiti di leicità anche espressioni particolarmente incisive; peraltro, nel caso di specie le espressioni utilizzate presentano un carattere vago e generico e sono prive di riferimenti ad avvenimenti specifici e determinati”. Inoltre, per il gip del tribunale di Nocera Inferiore, “nell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità l’esercizio del diritto di critica viene distinto da quello di cronaca, in quanto nel primo si esprime, di solito, una valutazione dei fatti, il secondo ha ad oggetto un mero resoconto degli stessi e, per tale ragione, il requisito della verità nell’ambito del diritto di critica scolora a mero presupposto”. Affinchè si configurasse il reato, infatti, è necessario che si adoperino termini che risultino offensivi, integrando la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito. Per le ragioni esposte, si evince ancora nella sentenza, deve ritenersi che il contenuto dei messaggi degli indagati non appare oggettivamente e significativamente offensivo, essendo limitato ad un dissenso su aspetti della gestione amministrativa o delle capacità tecniche di un singolo soggetto, sotto il profilo delle specifiche funzioni svolte che non è sfociato in un gratuito immotivato attacco personale. Da qui si evidenzia, per il giudice del lavoro, dunque, l’infondatezza della notizia di reato, ragion per cui il giudice ha rigettato l’opposizione e ha disposto l’archiviazione del procedimento.
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