Sono state rese note le motivazioni del processo contro Mons Scarano, la commercialista Tiziana Cascone e una serie di imputati molti dei quali assolti. I passaggi più importanti riguardano proprio i due imputati principali per i quali sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. “Sotto questo profilo – si legge nelle motivazioni -, può essere valorizzato per entrambi il dato della condotta e della vita antecedenti al reato. La Cascone è incensurata, mentre non è del tutto sfavorevole la valutazione della personalità di Scarano desumibile dall’esame del certificato del casellario giudiziale: egli è sì gravato da una condanna per il reato di calunnia, che tuttavia è stato commesso successivamente a molte delle condotte contestate in questo procedimento e, anzi, proprio in occasione e a causa di taluni fatti sostanzialmente collegati (si tratta della vicenda Carenzio-Zito alla quale si è fatto più volte riferimento, in relazione alla quale, come si è detto, l’annullamento della Corte Suprema di Cassazione riguarda il solo reato di corruzione e non anche quello di cui all’art. 368 c.p., per il quale pertanto la condanna è divenuta irrevocabile). Ma, soprattutto, non è senza rilievo il fatto che nel loro percorso esistenziale i due imputati abbiano svolto funzioni ed esercitato attività lavorative in virtù delle quali hanno assunto anche un visibile ruolo sociale e professionale, nel cui ambito non hanno precedentemente dato vita a manifestazioni di devianza. Per Scarano, inoltre, non è ininfluente il fatto che verosimilmente, nelle varie operazioni conseguite all’ingente flusso di denaro di provenienza illecita sui suoi conti, abbiano trovato spazio anche opere di carità ed iniziative di solidarietà. Per quello che riguarda la commisurazione della pena, invece, occorre operare ragionevolmente una distinzione tra le posizioni dei due imputati.Quanto a Scarano. la pena deve essere calcolata a partire da una pena base che si discosti dal minimo, pur collocandosi non oltre la metà dei limiti edittali. Nell’applicazione del potere discrezionale previsto dall’art. 132 c.p., lì tribunale deve tenere conto, in primo luogo, della gravità del reato ascrivibile all’imputato, ove valutato con riferimento alla rilevante entità della complessiva somma di denaro oggetto di riciclaggio, alle modalità fraudolente da cui ha tratto origine l’azione ed alla protrazione e persistenza del meccanismo riciclatore nel corso degli anni: si tratta di aspetti del fatto che conferiscono particolare disvalore aila condotta di Scarano e ne colorano sfavorevolmente anche la natura e l’intensità del relativo elemento soggettivo.Ma, in secondo luogo, si rinvengono anche nella valutazione dei diversi profili della capacità a delinquere – che pure avevano giustificato, per altri versi, la concessione delle circostanze previste dall’art. 62 bis c.p. – aspetti negativi per l’imputato, e, in particolare, quelli attinenti alla sua condotta successiva al reato: è risultato, infatti, che in più di una. occasione Scarano si sìa attivato per condizionare l’attività di acquisizione delle prove e, comunque, per orientarla ovvero per controllarla. S’è già accennato alla richiesta che egli formulò a Maria Cristina D’Amico (la quale vi aderì) di redigere una lettera, della quale aveva lui stesso già predisposto il testo, nel quale erano contenute ricostruzioni false circa la provenienza dei beni detenuti nella sua casa di Salerno e circa l’origine di una parte delle nient’affatto trascurabili risorse economiche di cui disponeva. Qui, deve aggiungersi che anche dalle intercettazioni è emersa una sotterranea attività di Scarano tesa a interferire con le indagini in corso: per esempio, è stato registrato uno scambio di mail intercorso con Tiziana Cascone e con Frauenfelder nell’aprile del 2013 (rit n. 85/13), in cui si trasmettono gli inviti a comparire notificati dalla Guardia di Finanza in quei giorni alla stessa Cascone e a Enrico Vallese e si sollecita in termini più o meno chiari la opportunità di concordare le dichiarazioni da rendere alla polizia giudiziaria; o, ancora, in data 22.3.2013 vengono captate due conversazioni telefoniche (n. 567 e n. 568) tra Scarano e un’utenza intestata ad Angelo Chirico, generale dei Carabinieri in pensione, in cui si paria delle indagini di Salerno che non sono più affidate ai carabinieri, ragion per cui l’interlocutore di Scarano dice che non potrà più averne notizie; infine, va ricordato che in una ambientale registrata in occasione della telefonata n. 802 dei 26.2.2013 Marciano riferisce a Scarano di avere avvicinato la moglie di un magistrato (“Però tu mi devi lasciare lavorare a ine. Perché sono andato a parlare con una che ci ha il marito che fa il magistrato, capito? Qui a Roma. Devo vedere . .. . fare qualche maneggio”). Quanto alla Cascone, nel ragionamento relativo alla determinazione della pena valgono le stesse considerazioni già esposte per Scarano circa la gravità del reato. Tuttavia, la quantificazione della pena, da irrogarle in concreto deve tenere conto del fatto che ella risponde di un solo episodio, benché rilevante quanto alle modalità dell’azione e alla platea dei soggetti coinvolti, e dunque che il suo ruolo nella vicenda è senza dubbio sussidiario rispetto a quello preponderante di Scarano. Inoltre, deve trovare ingresso nella commisurazione della pena anche la circostanza che la Cascone abbia sostanzialmente collaborato con la Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti, se non altro perché rese disponibile la documentazione relativa alla estinzione del mutuo “Prima Luce”. Questo vuol dire che la pena base nei suoi riguardi deve essere calcolata a partire da una misura che, se non proprio coincidente con il minimo edittale, lo supera comunque solo di poco. LE CONDANNE Nei confronti di Nunzio SCARANO la pena di anni sette di reclusione ed egro 7.000, di multa (pena base di anni 8 di reclusione ed euro 9.000 di multai diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa’, aumentata per la continuazione interna di mesi 5 di reclusione ed euro 250 di multa per ognuno dei quattro episodi in continuazione per una pena finale di anni 7 dì reclusione ed euro 7.000 di multa). Nei confronti di Tiziana CASCONE la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa (pena, base di anni 5 di reclusione ed euro 5.700 di multa’, diminuita ex art. 62 bis c.p. ad anni tre mesi 4 di reclusione ed euro 3.800 di multa\ aumentata per la continuazione interna di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa per una pena finale di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 4.000 di multa). Inoltre, la condanna ad una pena non inferiore a cinque anni di reclusione impone, ai sensi degii arti. 29 e 32 c.p., di dichiarare Nunzio SCARANO interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena, mentre Tiziana CASCANE, condannata ad una pena superiore ai tre anni di reclusione, deve essere dichiarata, ex art. 29 c.p., interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Ai sensi dell’art. 648 quater c.p., deve essere ordinata la confisca del profitto dei reati di cui alfiart. 648 bis c.p. sino alla concorrenza della somma di denaro pari ad euro 2.399.373,79 nella immediata disponibilità di Nunzio Scafano e sino alla concorrenza della somma di denaro pari ad euro 588.248,51 nella immediata disponibilità di Tiziana Cascone.
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