Il Consiglio di Stato era stato chiaro nell’ultima ordinanza cautelare: «La costruzione del Crescent prosegue a rischio e pericolo del Comune di Salerno e della società Crescent. Ora non possono piangere sul latte versato». Il comitato No Crescent punta nuovamente il dito contro il Comune di Salerno e la Soprintendenza, in particolare all’indomani del vertice tra Vincenzo De Luca e il soprintendente Gennaro Miccio. «Ci saremmo aspettati che il Soprintendente, massimo responsabile della tutela paesaggistica, avesse detto: “si applichi il Codice dei beni e del paesaggio”. Null’altro!». Ed, invece – dicono – «Il Soprintendente ha dichiarato di voler individuare “una via d’uscita”», che secondo il comitato No Crescent «non c’è e non ci può essere». La loro battaglia prosegue per «l’abbattimento dell’ecomostro privato». Quanto alla posizione del Comune di Salerno chiariscono: «Nel mese di novembre 2012 il Consiglio di Stato, con ordinanza numero 4507, aveva chiaramente ammonito il comune di Salerno e la società Crescent che “la prosecuzione dei lavori avverrà sotto la consapevole assunzione di responsabilità da parte del comune e della società Crescent”». Ed invece: «Il comune non ha fermato i lavori, i costruttori hanno ritenuto di proseguire l’opera senza attendere la decisione dei giudici amministrativi. L’appello di Italia Nostra, come noto, è stato accolto, la sentenza del 23 dicembre scorso ha annullato le autorizzazioni paesaggistiche sul Pua e sul progetto definitivo andando ad incidere su tutti i provvedimenti urbanistici dell’intero comparto di Santa Teresa. La conseguenza è semplice: tutta l’edificazione, sia pubblica che privata, è abusiva». Il comitato – proseguono – «continuerà a chiedere in tutte le sedi, anche giudiziarie, l’abbattimento dell’ecomostro poiché il Codice dei Beni culturali non consente sanatorie postume per i manufatti abusivamente realizzati in aree vincolate paesaggisticamente. La stessa sentenza del Consesso romano, a pagina 83, afferma che l’articolo 146 del decreto legislativo numero 42 del 2004 ha previsto che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire e gli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico – edilizio e che essa non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi».
(andpell)