«Ritengo assolutamente abnorme l’ordinanza del Tribunale di Napoli che si è rifugiata nella presunta incostituzionalità della Severino». Questo il commento dell’avvocato Oreste Agosto che ha assistito i sette consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle nel giudizio De Luca innanzi al Tribunale civile di Napoli. «I motivi di non condivisione della ordinanza del Tribunale sono svariati» – afferma Agosto che poi passa ad elencare quelle che per lui sono le pecche del provvedimento: «Non ha risposto alle eccezioni dei sette consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle; ha disatteso immotivatamente il parere favorevole alla sospensione di De Luca per indegnità morale da parte del Pubblico Ministero; ha disatteso le considerazioni dell’Avvocatura dello Stato che difendeva il provvedimento di Renzi; ha disatteso il parere dell’Avvocatura generale dello Stato che ha affermato la necessità di un intervento legislativo per risolvere la problematica». «Le considerazioni giuridiche – prosegue il legale salernitano – si svolgeranno nelle competenti sedi. Il tentativo di far rimanere in carica De Luca con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale è comunque un tentativo inutile. Il Tribunale, infatti, con la contestata ordinanza non può annullare la previsione della sospensione di diritto ope legis, né il giudicato del Tar Napoli numero 2590/2015 con il quale sul caso concreto di De Luca è stata sancita la sospensione di diritto, né tantomeno il decreto prefettizio del gennaio 2015 che ha già applicato la sospensione per 18 mesi. Nemmeno su tali rilievi del Movimento il Tribunale ha risposto». «Come si specificherà nelle competenti sedi, il Tribunale non può consentire ad un condannato, se pur non definitivamente, per reati contro la pubblica amministrazione di governare una Regione. De Luca è ben consapevole di essere stato condannato in sede penale nel gennaio 2015, di essere stato sospeso dal Prefetto di Salerno, di avere una sentenza del Tar Napoli numero 2590/2015, passata in giudicato, di essere sospeso di diritto in base al d.lgs numero 235/2012 (Cassazione Ssuu numero 1113/2015). De Luca – conclude – è ben consapevole che l’ordinanza del Tribunale di Napoli di ieri non annulla e non sospende detti precedenti amministrativi e giudiziari efficaci e passati in giudicato e pertanto di ogni suo provvedimento se ne assumerà la responsabilità e le conseguenze. Con effetti irreversibili e negativi per l’interesse pubblico regionale. I cittadini campani avrebbero avuto bisogno di altro». (andpell)
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