di Monica De Santis
Se dal prossimo 6 dicembre il super green pass le polemiche in merito alla decisione assunta dal Governo Draghi invece sono già iniziate. Polemiche dovute in parte anche alle diverse interpretazioni delle nuove disposizioni in materia di prevenzione e di diffusione del Covid -19. Ci siamo quindi rivolti all’avvocato salernitano Alfonso Ronca per cercare di rispondere ad alcune delle tante domande che le persone si stanno ponendo in merito. Come ad esempio perchè ulteriore stretta con l’attivazione del super green pass e non invece l’obbligo vaccinale per tutte le persone vaccinabili? “Perchè all’eventuale violazione di un obbligo dovrebbe corrispondere una sanzione, ad esempio per gli infanti non vaccinati contro meningite morbillo ecc. viene negato l’accesso alla scuola primaria, pubblica o privata che sia. Quale potrebbe mai essere una sanzione idonea per un adulto che sceglie deliberatamente di non vaccinarsi?” La norma prevede che l’accesso a cinema, teatri, bar, ristoranti, musei etc, è consentito solo per coloro che sono in possesso del super green pass. Questo vale anche per coloro che lavorano all’interno di queste attività oppure visto che si trovano sul loro luogo di lavoro possono continuare anche a fare il tampone ogni due giorni? “I dipendenti di ristoranti, cinema e teatri non sono coinvolti dall’obbligo vaccinale e quindi del green pass “rinforzato”, per loro sarà sufficiente il green pass semplice ottenuto anche con tampone vista anche la durata temporanea del provvedimento che va dl 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022”. Cosa succederà ora per quei docenti, sanitari, militari, etc, che sono sottoposti ad obbligo di vaccinazione se si dovessero rifiutare ancora di vaccinarsi? “L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo”- Se l’Ema dal ok per il vaccino ai minori tra i 5 e gli 11 anni queste norme vorrebbero anche per loro? “Potrebbero applicarsi le stesse norme anche per i minori, ma limitatamente ai servizi ricreativi non essenziali, per la frequentazione scolastica sarebbe un pò più complicato”. A quali sanzioni vanno incontro coloro che fanno accedere nei loro bar nei musei o palestre persone non in possesso del super green pass? “Multe per chi non avrà o controllerà il Green pass con sanzioni pecuniarie da 400 a 1.000 euro. La sanzione è prevista ex aequo tra chi ha l’obbligo di controllare, vale a dire l’esercente (che può delegare l’attività di controllo ai suoi preposti) e chi ha l’obbligo di rispettare le regole munendosi di Green pass, vale a dire il cliente. Ma chi rischia di più – non ci sono dubbi – è il titolare dell’esercizio commerciale che se ripete la violazione per tre volte in tre giorni diversi rischia la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni”