Foce Irno, la battaglia continua - Le Cronache Ultimora
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Foce Irno, la battaglia continua

Foce Irno, la battaglia continua

Tra i centottanta autori della denunzia sul falso ideologico notarile in ordine alla vendita dei suoli di Foce Irno regna lo stupore e lo sconcerto totale. Il Procuratore Cantone non ha inteso avvisarli della richiesta di archiviazione, affermando che il falso notarile non c’è perché il vincolo di destinazione (che quindi Cantone ammette che c’era sul suolo) era stato superato con una diversa destinazione urbanistica dell’area, non impugnata in via amministrativa, per cui il vincolo statale non c’è più. E quindi, non esistendo il falso, i denunzianti non hanno diritto all’avviso per opporsi alla richiesta di archiviazione. A giudizio dei denunzianti, la decisione di Cantone (peraltro singolarmente annunziata in una sua intervista a questo giornale nel settembre scorso, ad indagini ancora aperte) appare incomprensibile e contraddittoria. In primo luogo perché il Pubblico Ministero non è il padrone assoluto dinanzi a una richiesta di essere avvisati per una denunzia di falso ideologico. Deve, si ripete, deve dare avviso ai denunzianti, ai sensi dell’art. 408 c.p.p. In altri termini, se tu Pubblico Ministero ritieni che il falso ideologico che ti denunzio non ci sia, non è che lo decidi tu da solo e non mi dai l’avviso dovuto. Perché la legge mi concede in tal caso di oppormi all’archiviazione davanti al G.I.P, che ben potrebbe decidere diversamente ritenendo la sussistenza del falso ideologico. Cioè, dinanzi a una denunzia specifica, un PM che la archiviasse tout court negandomi la notizia commetterebbe un atto anomalo. Ed è uno! Adesso veniamo al diritto dell’avviso ai denunzianti, e alla più recente giurisprudenza della Cassazione che si attaglia perfettamente a questo caso. E’ qualcosa di clamoroso che smentisce radicalmente il ragionamento di Cantone. Ben due sentenze della Cassazione, la Cassazione Sezione 3 n°3067 dell’8-9-2016 e la Cass. Sez. 3 n° 2511 del 16-10-2014, la Corte, in virtù di quanto già stabilito in via generale dalle Sezioni Unite nel 2007, ha ritenuto danneggiati dal reato e legittimati a costituirsi parte civile gli abitanti di un quartiere che, in conseguenza delle false attestazioni di un dirigente comunale, avevano subito un peggioramento della qualità della vita e delle condizioni di vivibilità della zona a causa della eliminazione di un’area adibita illegittimamente a verde attrezzato. Quindi era possibile, secondo la Cassazione, che qualora il GIP avesse archiviato il processo senza avviso ai sensi dell’art. 408 c.p.p., i cittadini facessero ricorso, ai sensi dell’art. 410 bis comma 1, alla Cassazione stessa per nullità del decreto di archiviazione. Adesso, per la richiesta di archiviazione di Cantone è un bel guaio! Se il GIP archivierà, i 180 denunzianti faranno un bel ricorso in Cassazione, che non potrà non annullare la decisione del GIP, vista l’importanza dei precedenti della Suprema Corte a partire dalle Sezioni Unite. Ma veniamo all’altro aspetto ancora più sorprendente. Cantone dice che il vincolo sull’area è un autonomo vincolo speciale derivante dalla legislazione post- sismica. Dunque il vincolo statale c’è! Però, dice Cantone, poteva essere modificato dalla speciale procedura dell’art. 7 del Regolamento Comunale per i beni vincolati causa contribuito dello Stato. Ma occorreva, Procuratore Cantone, la formalità della liberatoria del vincolo! Cioè lo Stato, che il vincolo aveva messo, doveva prima toglierlo, se no la procedura era incompleta, e quindi l’atto nullo. Ma Cantone che dice? Che nessuno ha impugnato la procedura, e che quindi la diversa destinazione urbanistica è diventata legale. Eh già! Bello così! Ma che dicono i denunzianti? Se bastasse un semplice atto amministrativo del Comune a cancellare un vincolo dello Stato, staremmo freschi. Perfino interrogando al computer l’intelligenza artificiale (operazione che può fare qualsiasi studente di Giurisprudenza) sul quesito se un vincolo dello Stato su un bene può essere cancellato da un atto del Comune, l’implacabile Intelligenza Artificiale risponde che ciò è impossibile, perché il vincolo dello Stato è imposto con una fonte di legge primaria (quella dello Stato) mentre i provvedimenti di Regioni e Comuni sono atti normativi e decisionali di rango inferiore; per cui non contano niente! Solo lo Stato poteva togliere il vincolo su Foce Irno, sacramentato dal contratto notarile di acquisto dei suoli fatto dal Comune nel 1995 con la destinazione urbanistica degli stessi a verde pubblico e parcheggi permanente! E adesso veniamo a una considerazione finale che farà venire i brividi a chi vorrà costruire il grattacielo a Foce Irno. Proprio Cantone, nella sua archiviazione, attesta che c’era stato un abuso in atti di ufficio al momento dei ripetuti cambi di destinazione d’uso. Ma tali reati erano prescritti, e poi l’abuso d’ufficio è stato depenalizzato. Perciò di penale non c’è più niente. E vabbè, di penale non c’è più niente! Ma proprio Cantone ha certificato che la procedura di svincolo del vincolo statale non c’è stata! Quindi l’atto di destinazione urbanistica era nullo, per mancanza, nella procedura di svincolo, di un requisito essenziale. Questa mancanza essenziale non rende invece automaticamente legittimo l’atto privo dello stesso requisito essenziale. E’ come se un Comune desse il permesso a costruire senza chiedere il parere della Soprintendenza. Nessuno lo impugna amministrativamente. Non per questo il permesso a costruire diventa legittimo. Sarebbe bello! In realtà quell’atto è radicalmente nullo per difetto di un requisito imprescindibile della procedura. Ed essendo l’atto radicalmente nullo, è impugnabile da chiunque e senza limiti di tempo. E chi è che si mette a costruire su Foce Irno, con questo spettro? Certo è che i denunzianti stanno preparando un reclamo al giudice locale per il mancato avviso, e, con ausilio di valenti amministrativisti, stanno anche pensando al ricorso al Giudice Amministrativo per la dichiarazione della nullità assoluta degli atti di destinazione urbanistica diversi dal vincolo. Una curiosità simpatica, da ultimo! Nel 2013 sapete chi per primo fece una diversa destinazione urbanistica di Foce Irno? Proprio il nostro sindaco Vincenzo De Luca! Che fece una destinazione urbanistica del tutto incompatibile con il vincolo statale. Nientedimeno una destinazione a civili abitazioni, cioè ad appartamenti, vendendo il suolo che pagato quattro centesimi con il contratto di acquisto del 1995, doveva essere venduto nientemeno che a 20 milioni di euro. Un bell’affare a danno dello Stato! Direttrice del settore tecnico, a quel tempo, era l’architetto Bianca De Roberto, in pensione da anni fino a pochi giorni fa quando è stata chiamata da De Luca a dirigere gli uffici tecnici a titolo gratuito. Circostanze casuali, certo! Erika Noschese