Crescent: Miccio era incompatibile? - Le Cronache
Attualità

Crescent: Miccio era incompatibile?

Crescent: Miccio era incompatibile?

di Peppe Rinaldi

L’Italia è veramente un grande paese, dov’è possibile ogni cosa ed il suo contrario: una legge si applica ma fino a un certo punto, un regolamento si impone salvo una sfilza di eccezioni e così via. Non c’è ambito che si sottragga a questa regola non scritta. Entro certi limiti, ovvio. Il caso che ci occupa è il “Crescent”, che sarebbe quella grande opera pubblica alla punta nord ovest del lungomare di Salerno, in (ex) fase di ultimazione e che d’improvviso è stata bloccata dalla magistratura perché ambientalisti e comitati vi si sono rivolti sostenendo, tra le altre cose, che il sito fosse soggetto a vincolo paesaggistico. La storia è nota, si è letto e scritto di tutto. C’è però una cosa che sembra esser stata trascurata nonostante l’enorme attenzione riservata ala vicenda, non esattamente un dettaglio se si considera la partita in gioco, il valore economico del bene, le implicazioni finanziarie per le imprese impegnate, i duecento lavoratori a spasso con corollario di tragedie familiari, le conseguenze e le ricadute sulle tasche della comunità salernitana in caso di risarcimenti danni per non dire del già impegnato dai fondi pubblici, insomma una faccenda seria che non può rimaner appesa ai pur legittimi pruriti ideologici e culturali di presunte parti offese. Stiamo parlando dell’indagine scatenata dagli esposti in procura. I pubblici ministeri Rocco Alfano e Guglielmo Valenti hanno dato seguito alle doglianze presentate da ambientalisti e comitati: aprono così l’inchiesta e iscrivono nel registro degli indagati una sfilza di persone, tra cui il sindaco di Salerno De Luca. Lasciamo stare la canea attorno al Tar e al Consiglio di Stato -su cui pure torneremo alla luce di recentissime acquisizioni che ribaltano un po’ tutto- e concentriamoci sull’aspetto più delicato, quello giudiziario. I pm per svolgere il proprio compito hanno dovuto verbalizzare, intercettare, ascoltare, interrogare e così via. Ne discende l’ovvia conseguenza che l’impianto accusatorio si basi sul lavoro svolto, tant’è che la legge impone loro -giustamente- di indicare negli stessi atti quali siano le così dette ‘fonti di prova’: almeno secondo loro. Nell’avviso di conclusione delle indagini sul Crescent, al foglio numero 21 c’è un ‘dettaglio’ che ci riporta a quanto scritto nell’incipit di questo articolo sulla particolarità italiana. Testuale: «Evidenziata l’acquisizione delle seguenti fonti di prove: dichiarazioni rese alla Pg e al Pm da persone informate sui fatti (vedi in particolare verbali di s.i.t. rese da Miccio Gennaro, Nava Maria Luisa, Panzera Assunta, Guardascione Carlo e Alberto Cuomo)». Miccio Gennaro? Non può essere mica il sovrintendente dietro al quale sembrava appesa un’intera città visto che a lui toccava la chiusura del procedimento amministrativo in ossequio all’obbligo di emissione di una parere della sovrintendenza -tra l’altro- nuovamente richiesto dopo il guazzabuglio scatenato dagli innamorati dell’ambiente e dell’Italia? Sarà un omonimo, un parere talmente importante sul Crescent nelle mani di uno dei “testi d’accusa” nel procedimento penale in corso non è circostanza secondaria. Anzi. L’incompatibilità, il conflitto di interessi sono talmente manifesti che ci sarà senz’altro una spiegazione. A meno che anche Salerno -come altre zone- sia luogo extra ordinamentale, repubblica autonoma dove consuetudini, regolamenti, opportunità e leggi valgono a seconda di quale lato della scrivania si occupi. Ma queste sono considerazione ed opinioni personali (art. 21 Cost.). Poniamo pure che questa incompatibilità sia solo una questione di opportunità oppure una tappa obbligata, nel senso che Gennaro Miccio era il sovrintendente e, teste o non teste, spettava comunque a lui emettere il parere sul Crescent per capire se è una struttura abusiva o no. Tutto può essere, lo abbiamo detto, siamo in Italia. Paese dove è stata promulgata un’altra legge però, che contiene norme che disciplinano anche il conflitto di interessi del responsabile di un procedimento amministrativo. Esiste Google oggi, non è difficile trovarla, com’era altrettanto facile accorgersene subito data l’attenzione riservata al caso: parliamo della legge 190/2012 che, all’art. 6-bis recita: «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Miccio era in conflitto di interessi? Essendo stato testimone dei pm nella fase di indagini si presume che abbia rilasciato dichiarazioni tese ad avvalorare la tesi dei procuratori. Che cosa se ne sarebbero fatti i pm delle dichiarazioni del signor Miccio se non avessero avuto rilevanza accusatoria? Quindi c’è o non c’è il conflitto di interessi nella stesura del parere di diniego -seppur “preavvisante”- formulato nei giorni scorsi? Sembrerebbe di sì, a meno che Miccio non abbia commesso il reato di false dichiarazioni al pm o le disconosca o le contraddica. Ma sarà un problema suo se e quando qualcuno lo solleverà. Ecco perché sarà un caso di omonimia.