In Campania, sono prorogate fino al 14 novembre prossimo le misure in tema di limitazioni alla mobilita’, locale e interprovinciale. E’ quanto dispone l’ordinanza numero 87, firmata oggi dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “L’attivita’ di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati – si legge – e’ soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00 – ore 8,30; negli altri casi e’ consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal Dpcm 24 ottobre 2020″. Inoltre, a bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili, dalle 22,30, e’ vietata la vendita con asporto. Dal divieto, sono esclusi gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attivita’ di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attivita’ nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio e’ ammessa, con possibilita’ di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle 23. Fortemente raccomandato”, poi, non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario. Dalle 23 alle 5, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ o di urgenza oppure motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Per l’intero arco della giornata, e’ vietato spostarsi dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, ma solo al diretto interessato nonche’ ad accompagnatore, se necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione (tra cui attivita’ formativa, di training, gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti) o socio-assistenziali oppure per situazioni di necessita’ o d’urgenza o motivi di salute. “E’ in ogni caso consentito – riporta il provvedimento – il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti)”.
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