Annullato l’avviso di selezione, ovvero il capitolato speciale di Gara dell’Asl di Salerno per l’affidamento bienale, con opzione di rinnovo per un altro anno, del servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza 118. Lo ha disposto il Tribunale amministrativo regionale della sezione di Salerno, dopo il ricorso presentato da Associazione Pubblica Assistenza Croce Gialla, Associazione Croce Gialla, Associazione Pubblica Assistenza Napoli Soccorso, difese dall’avvocato Marcello Fortunato contro l’azienda sanitaria locale. L’avviso di selezione era stato pubblicato lo scorso 22 maggio, con apposita delibera del direttore generale. Il bando era stato impugnato a causa della clausola escludente in quanto richiedeva ai partecipanti di “possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè senza soluzioni di continuità) nel Servizio di Soccorso e di Emergenza Sires 118”, ivi escludendosi, tra le esperienze, l’attività di trasporto sanitario ovvero secondario. Contestata anche la procedura comparativa e gli atti collegati. Le Associazioni ricorrenti, operano da anni nel Terzo Settore e, in particolare, nei servizi di trasporto sanitario in emergenza e secondario, oltre ad essere regolarmente iscritte nell’Albo Regionale del Volontariato, circostanza, di per sé “idonea e sufficiente a comprovarne la capacità tecnica e professionale a svolgere i servizi di trasporto sanitario in emergenza e secondario”, nonché anche, in precedenza, affidatarie del servizio, oggetto d’appalto. L’Asl di Salerno, con gli atti impugnati, aveva indetto una procedura comparativa di gara per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo per un altro anno, del “servizio di trasporto sanitario di emergenza – urgenza 118”, lamentavano che, con l’Avviso/Capitolato Speciale di Gara, fra i requisiti di ammissione l’Azienda aveva chiesto, espressamente, di “possedere comprovata esperienza di almeno un anno continuativo (cioè senza soluzioni di continuità) nel Servizio di Soccorso e di Emergenza Sires 118”, escludendo, tra le esperienze, l’attività di trasporto sanitario ovvero secondario, il che configurava una clausola, immediatamente escludente, che ne inibiva la partecipazione a gara, malgrado i servizi espletati ed espletandi; che, del pari, con il suddetto avviso, l’Azienda aveva anche vietato di comprovare il suddetto requisito, mediante l’avvalimento. Le associazioni di 118 hanno infatti parlato di “illegittimità” del bando di gara in quanto le norme rubricate prevedono che le pubbliche assistenze possano stipulare convenzioni con le Associazioni di Volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ovvero, finché non istituito, nel Registro Regionale del Volontariato, precisando che l’individuazione delle Associazioni con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Per il Tar Salerno, dunque, la procedura è illegittima perché contrasta con le recenti previsioni normative su richiamate, che richiedono esclusivamente l’iscrizione all’Albo da almeno sei mesi, arbitraria perché non è consentito alla Pa, in ispecie all’Asl, di prevedere clausole immediatamente escludenti che non siano previste da norme imperative e irragionevole perché limita la più ampia partecipazione a gara, senza alcuna concreta ragione, in violazione del principio di favor partecipationis, immanente nelle procedure selettive ad evidenza pubblica. “Di qui la manifesta illegittimità della previsione di gara in contestazione, immediatamente lesiva, laddove inibisce la stessa partecipazione a gara della ricorrente, iscritta da oltre sei mesi nel Registro del Volontariato, che da tre anni espleta, e sta tuttora espletando, quei medesimi servizi posti a gara, per i quali, oggi, le si chiede di dimostrare il possesso di una “comprovata esperienza di almeno un anno continuativo”, in quei servizi svolti da più anni, ma in modo non continuativo”, come si legge nella sentenza del Tar che accoglie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva, e per l’effetto annulla, in parte qua, gli atti impugnati.
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