Tar: Il Corisa 2 non è stato negligente. Annullati atti del Comune di Cetara - Le Cronache
Attualità

Tar: Il Corisa 2 non è stato negligente. Annullati atti del Comune di Cetara

Tar: Il Corisa 2 non è stato negligente. Annullati atti del Comune di Cetara

di Andrea Pellegrino

«Nessuna negligenza imputabile al Consorzio di Bacino». Il Tar di Salerno annulla la “risoluzione contrattuale” del Comune di Cetara nei confronti dell’ente che si occupa della gestione dei rifiuti. Ieri il Tribunale amministrativo regionale di Salerno ha emesso la sua sentenza: annullata la delibera di giunta comunale con la quale si revoca l’affidamento e la gestione di trasporto e smaltimento dei rifiuti al Consorzio ma respinta la richiesta di risarcimento dei danni richiesta al Comune di Cetara. Un ricorso notificato lo scorso 17 febbraio su iniziativa del Consorzio di Bacino Salerno 2, contro il Comune di Cetara e la Provincia di Salerno, rispettivamente difesi dall’avvocato Feliciana Ferrentino e da Ugo Cornetta. Ad adiuvandum costituitisi invece il sindacato Azzurro, Usb Unione Sindacale di Base (assistiti dall’avvocato Rosaria D’Emma) e il sindacato Uil Trasporti e Cgil Fp rappresentati dall’avvocato Maria Rosaria D’Angelo. «La delibera impugnata – scrivono i giudici amministrativi – dispone la risoluzione della convenzione in essere con il Consorzio espressamente per asserite abituali e gravi negligenze nell’espletamento del servizio. Tali negligenze, tuttavia, non risultano essere state né adeguatamente contestate né opportunamente valutate. Esse si riducono, per la maggior parte, in ritardi nel regolare svolgimento del servizio per impossibilità del personale incaricato di svolgere lavoro straordinario. Dalla documentazione versata in atti dal Consorzio si evince che quest’ultimo aveva proposto di adibire tre lavoratori mentre il Comune ne aveva preteso due. Sembra evidente – proseguono nella motivazione – che se si invoca il mancato svolgimento del lavoro straordinario in un considerevole arco di tempo i denunciati ritardi siano da imputare ad una errata previsione delle esigenze di organico da parte del Comune e non del Consorzio, tanto più che il lavoro straordinario, per definizione, può essere disposto solo a fronte di impreviste o imprevedibili esigenze. A ciò si aggiunga che il Consorzio ha motivatamente replicato alla contestazione a suo tempo inviata dal Comune, lamentando la necessità di pagare il lavoro straordinario mensilmente e l’impossibilità di farlo attesi i ritardi nel pagamento delle spettanze da parte del Comune. Il provvedimento (la risoluzione, ndr) è quindi illegittimo laddove dispone la risoluzione in mancanza di accertati e gravi inadempimenti e va pertanto annullato».