«Insussistenza dell’obbligo di corrispondere ulteriori oneri di urbanizzazione, atti annullati e condanna del Comune al pagamento delle spese legali». Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso presentato dalla Crescent srl ed annulla i permessi di costruire rilasciati alla società sotto il pagamento di oneri di urbanizzazione. Una “mazzata” per il Comune che, tra l’altro, dovrà risarcire la Crescent srl con il pagamento di duemila euro di spese legali. Così sono stati impugnati ed ora annullati il permesso di costruire per il settore 1, con la determinazione degli oneri di urbanizzazione, quantificando il costo di realizzazione della Piazza della Libertà in danno del soggetto attuatore dell’intervento privato del Crescent ed il permesso per i settori 2, 3, 4 e 5. In pratica i due permessi che avevano consentito – su disposizione del Tribunale di Salerno – il dissequestro del cantiere di Santa Teresa, dopo il pagamento di circa 6 milioni di euro, di cui un milione già versato. Ora si torna al punto di partenza nel mentre s’attende la nuova decisione, in sede penale, del tribunale del Riesame, tirato in ballo nuovamente dalla Cassazione che si è espressa sempre sul pagamento degli oneri di urbanizzazione contestati, anche in questo caso, dalla Crescent srl. «Non vi è dubbio – scrive il Tar – che la pretesa del Comune, come detto fondata su una prescrizione del Puc di Salerno per il Comparto CPS_1, sia in stridente contrasto con la piattaforma negoziale che ha in precedenza stabilito, nel disciplinare le modalità attuative degli interventi pubblici e privati ed il regime degli oneri di urbanizzazione, i rispettivi diritti ed obblighi delle parti così evidenziando il denunciato profilo di illegittimità». Ma ancora, chiariscono i giudici amministrativi: «Va dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di corrispondere ulteriori oneri di urbanizzazione, per la Piazza della Libertà, oltre quelli già corrisposti, in conformità con le Convenzioni Urbanistiche, senza peraltro la necessità, al fine di approdare a tale declaratoria, di disapplicare la norma del Puc di Salerno a fondamento degli atti avversati, in considerazione della sua rilevata incoerenza». Ed, infine, secondo il Tar, il “danno economico” potrebbe essere maggiore: «Il profilo di interesse si radica sulla ricaduta economica negativa degli atti impugnati a prescindere dai possibili risvolti della vicenda in altri giudizi ed il pregiudizio arrecato non è neutralizzato dalla contestuale previsione della clausola di retrocessione, già solo per il rilevante importo degli oneri così rideterminati». Ad opponendum si era costituita l’associazione “Italia Nostra” che annuncia, però, nuove battaglie
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