“Mezzogiorno e mezzo di fuoco” è il capolavoro di Mel Brooks. Film del 1974, è una satira esilarante sui luoghi comuni su cui è stato costruito da Hollywood il mito dell’eroe western americano. Bello, biondo, coraggioso e vincente. E’ il mito di cui Donald Trump è la caricatura vivente, più comica addirittura della stessa satira di Mel Brooks. Ora, abbiamo deciso di firmare questo articolo non più come Tribunale di Mezzanotte, ma come Tribunale di Mezzogiorno e mezzo, per adeguarci alla Procura di Mezzogiorno con cui il Procuratore Cantone ama definire il suo Ufficio. Innanzitutto, vanno fatti i complimenti al Procuratore Cantone per la sensibilità democratica nei suoi rapporti con la Stampa. Non è da tutti i Procuratori. E’ un atto di coraggio e una disponibilità al dialogo che gli fa onore. Ma veniamo alle sue risposte. Bene l’ammissione che per il ripascimento di Universo Beach sono state riscontrate ipotesi di reato, e che ci saranno sviluppi. Facciamo ammenda sull’ipotesi dell’art. 734 c.p., da noi formulata dando per scontato che la spiaggia di Salerno fosse coperta dal vincolo paesaggistico. Non lo è, a quanto è dato sapere. Ma certo l’ipotesi di inadempimento di pubbliche forniture di cui all’art. 355 c.p. verosimilmente ci sta, se Cantone dice che reati ci sono. Vedremo. E adesso veniamo al punto nodale. Foce Irno. Qui Cantone, probabilmente male informato da chi gli ha dato informazioni, si è un po’ sbilanciato. Ha affermato che i denunzianti (180) non hanno diritto ad avere informazioni perché hanno denunziato un reato contro la pubblica amministrazione, che non prevede informativa ai denunzianti, in caso di archiviazione, perché non sono parti offese. Siamo pienamente d’accordo! Solo che la denunzia, pur lunga e complessa, ha come punto fondamentale la violazione del reato di falso ideologico in atto pubblico notarile, che è un reato fino a 10 anni di carcere. Cioè, la vendita con atto notarile del terreno di Foce Irno con l’attestazione, fatta dal Comune venditore, che il suolo era privo di vincoli e oneri, è una falsa attestazione al notaio. E il falso ideologico in atto pubblico, o che si voglia l’ipotesi inferiore di false attestazioni a pubblico ufficiale, sono reati contro la Fede pubblica, e non reati contro la Pubblica Amministrazione. E già questo basterebbe a dire che non ci troviamo di fronte ad un abuso in atti di ufficio, rientrante nei reati contro la P.A. Ma c’è di più, molto di più, e lo abbiamo già detto. La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite (attenzione, Sezioni Unite, sentenza granitica come una legge) del 18-12-2007 n° 46982, ha sancito che i reati contro la Fede Pubblica (e il falso ideologico lo è!) sono reati plurioffensivi. Cioè non solo contro la regola della tutela della buona fede in astratto, ma sono anche reati che colpiscono direttamente tutti i danneggiati (non solo gli offesi!) nella loro sfera giuridica, materiale o morale che sia. Questo dicono le Sezioni Unite. I reati contro la Pubblica Amministrazione, direbbe Di Pietro, che ci azzeccano? Nulla! E adesso vediamo le persone danneggiate dal Falso Ideologico. Ci sono anche quelle lese nei loro diritti morali! Quindi, il cittadino che si vede un palazzone di 12 piani, acquistato con un falso ideologico, avrà pure il diritto di denunziare il proprio interesse morale leso dalla perdita di luce e vista quando alla base della fregatura c’è un falso ideologico? O un cittadino che si è visto togliere la comodità di un parcheggio pubblico vincolato con vincolo statale (l’onere reale stipulato dal Comune al momento dell’acquisto del suolo nel 1995), ha o no il diritto morale di non impazzire per trovare un posto auto? Certo che queste persone sono state lese nella loro sfera giuridica e morale dalla commissione di un falso ideologico! Morale: da quello che sembra di capire, la denunzia dei 180 conteneva una richiesta di informazioni sull’andamento di un processo che conteneva, esplicitamente, la denunzia di un falso ideologico in atto pubblico. E non di un abuso in atto pubblico. Reato che pure i non addetti ai lavori sanno che è ormai inesistente. Se poi la denunzia, all’atto della iscrizione nei registri della Procura, è stata rubricata come “abuso in atto pubblico”, male ha fatto il Sostituto a farlo. Si vede che non ha letto bene la denunzia. E’ un guaio quando questo avviene. Qualche anno fa, la Procura ricevette una articolata denunzia di un infermiere dell’Ospedale contro la prassi continua del Pronto Soccorso di legare ai letti i malati agitati, senza annotare in cartella clinica la misura e la necessità di adottarla. Ci fu uno scandalo nazionale, anche televisivo, sulla gravità del fatto. Sapete come fu rubricata la denunzia nel registro della Procura (che non era ancora la Procura di Mezzogiorno)? Fu rubricata, udite udite, come “omissione di atti di ufficio” (reato contro la Pubblica Amministrazione) e non come “sequestro di persona”, che è reato contro la persona. Risultato: ci fu l’archiviazione dell’omissione in atti di ufficio, perché non si erano individuati coloro che non avevano slegato i malati legati sul letto di contenzione. Dimenticando che l’indagine doveva dirigersi su chi avesse legato, non mancato di slegare i poveri disgraziati (abbiamo comunque copia del provvedimento, fornitaci dal denunziante). Ecco perché la rubricazione di una denunzia è fondamentale per l’esito delle indagini, e per i diritti dei denunzianti che abbiano richiesto l’informativa ai sensi dell’art. 408 del Codice di Procedura Penale sull’esito delle indagini. IL TRIBUNALE DI MEZZOGIORNO E MEZZO







