Consiglio di Stato, via libera all’appalto - Le Cronache Ultimora
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Consiglio di Stato, via libera all’appalto

Consiglio di Stato, via libera all’appalto

Si chiude davanti al Consiglio di Stato l’iter giudiziario per l’aggiudicazione dell’appalto per lo stadio Arechi, intentato dalla società Matarrese, davanti al Tar e successivi, contro l’aggiudicazione, in favore del costituendo RTI con mandatario Consorzio Stabile Energos, dell’Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento di un “Appalto misto di lavori, servizi di ingegneria e architettura e forniture per il programma di riqualificazione degli impianti sportivi Arechi e Volpe in Salerno”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.A sostegno del ricorso, essa ha dedotto plurime violazioni di legge e del disciplinare di gara, nonché l’eccesso di potere dell’Amministrazione. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’aggiudicazione, con ulteriore declaratoria di inefficacia dell’Accordo Quadro e degli eventuali appalti specifici eventualmente stipulati tra l’ARUS e il costituendo RTI aggiudicatario, con richiesta di subentro, in toto o in parte, nella relativa esecuzione. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Con sentenza n. 1011/25 il TAR Campania, Sezione staccata Salerno, aveva rigettato il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, dichiarando l’improcedibilità del ricorso incidentale. Avverso tale statuizione giudiziale la società Matarrese s.p.a. ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) nullità del contratto di avvalimento per genericità; 2) illegittima modifica dell’offerta con riguardo ai costi della manodopera; 3) divieto di avvalimento; 4) nullità del contratto di avvalimento per assenza della c.d. clausola di tracciabilità dei flussi finanziari; 5) difetto dei requisiti di partecipazione alla gara da parte del RTI Energos; 6) omesso esame del motivo aggiunto proposto dall’appellante in primo grado. Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, con tutte le ulteriori conseguenze, anche in punto di subentro del contratto. Il tutto con vittoria delle spese di lite. All’udienza pubblica del 25.9.2025 gli appelli sono stati trattenuti in decisione. 2. L’appello principale è infondato. 3. Con il primo motivo di appello la società appellante ha dedotto la nullità del contratto di avvalimento per genericità del suo oggetto, non soddisfacendo esso i requisiti di specificità previsti dall’art. 104 d. lgs. n. 36/23. L’assunto è infondato. 4. Ai sensi dell’art. 104 comma 1 d. lgs. n. 36/23: “L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. […]”. 5. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.Per i giudici il contratto di avvalimento soddisfa pienamente il requisito della determinatezza/determinabilità del suo contenuto, consentendo di individuare partitamente, sebbene per relationem, il suo oggetto.Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta l’illegittima modifica dell’offerta del costo della manodopera operato dall’aggiudicataria nei chiarimenti resi nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Anche oer questo secondo punto per i giudici il motivo è infondato. Sotto un primo profilo, l’aggiudicataria del tutto correttamente non ha inserito tra le voci del costo della manodopera quello del costo del personale dei noli a caldo. Ciò in quanto, venendo in rilievo un’ipotesi di sub-contratto, il relativo costo è comprensivo sia del noleggio, sia della manodopera. Pertanto, l’indicazione del corrispettivo di tale peculiare tipo di manodopera resa in sede di giustificazioni è avvenuta a titolo di mero chiarimento, non determinando dunque alcuna inammissibile modifica dell’offerta economica.Con il terzo motivo di gravame l’appellante lamenta la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, ad onta dell’assenza del requisito di partecipazione relativo alle forniture con posa delle tribune, che non poteva costituire oggetto di avvalimento, stante il divieto di cui al Par. 7 del Disciplinare di gara. Anche in questo caso il motivo del ricorso è infondato. Con il quarto motivo di gravame l’appellante deduce la nullità del contratto di avvalimento, questa volta perché privo della c.d. clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Il motivo è infondato.Per i giudici come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, poiché il contratto di avvalimento non si inquadra né nell’ambito dei subappalti, né più in generale in quello dei subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto, la normativa di cui l’appellante denuncia la violazione non trova applicazione nel caso di specie.n difetto di simmetria negoziale (contratto da un lato; intera procedura, dall’altro) non si vede come il contratto di avvalimento possa qualificarsi come “subcontratto”, come invece sostenuto dall’appellante. Trattasi invece di singolo accordo negoziale, come tale del tutto estraneo al fenomeno della “filiera di imprese”, e al quale non si applica pertanto in alcun modo la normativa dettata in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che non a caso richiede la presenza di una pluralità di soggetti giuridici, formalmente autonomi, ma di fatto collegati (es. appaltatore e subappaltatore).Con il quinto motivo di gravame l’appellante lamenta che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte due dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro non fossero in possesso del requisito alla “Iscrizione al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 10 anni”, prescritto a pena di esclusione dal Par. 6.5 del Disciplinare di gara.L’assunto è infondato. In particolare, e in entrambi i casi, è dirimente il fatto che, poiché l’art. 97 Codice ammette la sostituzione di un partecipante ad un raggruppamento, senza che ciò implichi modifica dell’offerta, a maggior ragione tale sostituzione deve ritenersi ammessa in relazione ai componenti di gruppo di lavoro, che a rigore non ricoprono la posizione di concorrente, occupando invece una posizione più defilata rispetto a questi ultimi.Con il sesto motivo di gravame, l’appellante lamenta il mancato esame, ad opera del giudice di prime cure, del motivo aggiunto da essa proposto in primo grado con memoria di replica notificata in data 29.3.2025, in dipendenza di quanto affermato dal RTI Energos con memoria depositata nel giudizio di primo grado in data 24.3.2025. Conclusivamente, l’appello principale è infondato e dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale. Nel collegio difensivo del Consorzio Stabile Energos anche l’avvocato Antonio Bifolco, fondatore dello studio Legis “.