Rischia una sanzione amministrativa la società Bioenergy Albanella e, di conseguenza, il legale rappresentante Renato De Santis. L’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate in assenza di titolo edilizio è datata 8 luglio mentre il giorno dopo si è tenuta – come recita la nota stampa diffusa – “la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi impianti per la produzione integrata di biometano liquefatto e concime organico, realizzati nei Comuni di Serre e Albanella, nel cuore della Piana del Sele”. Il provvedimento, a firma del responsabile del settore Carlo Di Lucia, parla di un sopralluogo effettuato lo scorso 1 luglio, alle 12.15 circa, “a firma del responsabile dell’Area Tecnica dal quale si rileva che il De Santis sopra generalizzato, ha eseguito modifiche delle opere pertinenti alla strada comunale identificata al Ncu al foglio n.39, lavori edili in assenza del titolo abilitativo, in particolare nell’aver realizzato: Tombatura (posizionamento di tubazione in cls) nella cunetta contigua alla strada vicinale che da via dell’Asprone conduce alla via trav. Casino; convogliamento delle acque di piazzale/prima pioggia, dell’area dell’impianto di biometano all’interno del vallone demaniale; convogliamento delle acque del viale di accesso nella cunetta di competenza comunale con recapito finale nel vallone demaniale; d. modifica delle sponde del vallone demaniale interno all’area oggetto di intervento”. L’ordinanza riporta anche l’articolo 99 delle Nta, zone territoriali omogenee agricole che evidenzia come gli “usi produttivi insediati legati alle attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, dimostrano la compatibilità ecologica degli insediamenti attraverso periodici controlli previsti dalle norme in materia ambientale. E’ possibile usufruire di un indice di copertura al massimo pari al 50% del lotto interessato da allevamenti, al fine di consentire ricoveri per animali.” e secondo la rivisitazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sele per la tutela dei rischi pubblicato sul B.U.R.C. n. 65 del 8 ottobre 2012 e sulla G.U. n. 247 del 22.10.2012 individua l’area in zona R_Utr2 ove in relazione al patrimonio edilizio esistente, sono esclusivamente consentiti: cambio di destinazione d’uso; gli interventi di ristrutturazione edilizia; e P_Utr2 è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata”, si legge ancora nell’ordinanza che impone al legale rappresentante della società, Renato De Santis, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, delle opere realizzate così come descritte in premessa, eseguite, sugli immobili identificati al Nce del comune di Albanella, oggetto di contestazione, eseguite, entro il termine di 9’ giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. Irene Sarno





