di Erika Noschese
L’Arpac vuole mandarla in pensionamento anticipato ma lei si rifiuta, chiedendo di lavorare fino al quarantesimo anno di servizio effettivo. Si può riassumere così la storia di R.A.M., dirigente biologo con incarico presso l’Arpac con ruolo sanitario. La donna, difesa dall’avvocato Stefano Salimbene che ha chiamato in causa l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania per vedersi riconoscere un suo diritto, lavorare fino a settant’anni e al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio. Nel mese di marzo 2024 per la dirigente veniva disposto il suo collocamento in quiescenza a far data del 1 aprile 2024 per avere la stessa maturato i requisiti della pensione anticipata al compimento del sessantacinquesimo anno di età. La dipendente aveva per l’appunto chiesto la prosecuzione del rapporto ma nel frattempo l’Arpac aveva già pubblicato il bando di concorso interno per la copertura del profilo di dirigente struttura complessa precedentemente da lei rivestito. Dinanzi al giudice Caterina Petrosino l’Arpac aveva fatto sapere di aver collocato in quiescenza la ricorrente per aver raggiunto il limite di età ordinamentale, come previsto dalla normativa vigente, e di non poter applicare la disposizione di cui all’art. 15 nonies d.lgs 502 del 1992 , in quanto relativa al regime speciale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Ssn, ossia del personale operante nelle Asl, nelle Aziende Ospedaliere e nelle Aziende Ospedaliere Universitarie. In sintesi, il limite massimo di età per il collocamento a riposo resta stabilito al compimento del 65mo anno di età; è prevista la possibilità, previa istanza dell’interessato, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età ma per raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo e purché sussistano due condizioni: che non sia stato raggiunto dal dirigente il settantesimo anno di età; che la permanenza in servizio non determini un aumento del numero dei dirigenti; salvo che si tratti di dirigente di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro fino al quarantesimo anno di servizio effettivo e oltre il sessantacinquesimo anno di età può comunque prevalere l’esigenza dell’amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto. Probabilmente il primo precedente giudiziario che si registra in quanto per il Tribunale di Salerno sezione lavoro Giudice dott.ssa Petrosino, con ordinanza cautelare del 15 luglio 2024 ha accolto la tesi dell’ex direttore struttura complessa Arpac Campania, assistita dall’avvocato Stefano Salimbene, che al personale dirigente Arpac, nella specie Biologo, si applica il regime speciale dell’art. 15 nonies del dlgs 502/1992 che consente la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 40 anno di servizio effettivo e non oltre i 70 anni con sostanziale equiparazione giuridica ed economica del personale dirigente delle Arpa e quello del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale. Per fissate ragioni, l’ex direttrice che era stata collata a riposo dall’Arpac dovrà essere riammessa in sevizio come stabilito dal Giudice.