L’imprenditore edile è libero di applicare nella massima libertà più di una tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro: a stabilirlo una sentenza del Tar del Lazio (Roma sez. II ter 23 febbraio 2023 n. 3086, che richiama Tar Lazio, sez. I, 22 febbraio 2022, n. 2094) che rimette appunto la scelta del C.C.N.L. da applicare alla piena ed esclusiva libertà decisionale dell’imprenditore, con l’unico limite di garantire la coerenza del contratto prescelto con l’oggetto dell’appalto.
“È una vittoria importantissima di civiltà e legalità – commenta il presidente nazionale di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi – che respinge l’incomprensibile ed assurdo orientamento ad imporre un determinato contratto sia nell’ambito dei lavori pubblici che in quelli privati, agevolati dal pubblico, come il Superbonus, a vantaggio di un dirigismo burocratico, di alcune sigle sindacali e delle Casse Edili”.
Al Tar del Lazio si erano rivolte svariate organizzazioni di impresa, dopo l’infruttuosa presentazione di ripetute osservazioni al Governo, sia orali che per iscritto, senza però ottenere concreti riscontri. Da qui la decisione di adire il TAR, che nei giorni scorsi ha accolto il ricorso.
“Con la spinta verso il C.C.N.L. impropriamente definito “di riferimento”, giacché forzatamente unico per importanti tipologie di lavori – aggiunge ancora il presidente Lombardi – si è configurata una gravissima asimmetria di trattamento sotto diversi profili tra i soggetti interessati alla vicenda, subordinando la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Così facendo si è anche limitata indebitamente, per non citare altri aspetti, la libertà sindacale e contrattuale prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione, con l’assurdo alibi di contrastare i cosiddetti “contratti pirata”, impegno che peraltro vede soprattutto la nostra Federazione impegnata in prima linea”. La sentenza del Tar Lazio chiarisce che “la normativa vigente consente…che possa essere applicata più di una tipologia di C.C.N.L. esistente, a condizione che il tipo di contratto sia connesso e compatibile con l’effettiva attività da espletare”.
“Federcepicostruzioni rivendicherà con forza, nei prossimi giorni – conclude il presidente di Federcepicostruzioni – un immediato cambio di rotta e una discontinuità rispetto al passato così come, nel pieno rispetto della Costituzione, avviene negli altri comparti produttivi, con il pieno recepimento di quanto sancito dal Tar anche nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, che nella attuale formulazione non si muove, purtroppo, in questa direzione”.