di Emilio Lucibello*
Da oggi si può richiedere la Definizione Agevolata (Rottamazione-quater , Legge 197/2022) , cd. Pace fiscale 2023.
Chi vorrà aderire dovrà pagare solamente le somme dovute quali sorta capitale e quelle a titolo di rimborso spese per le spese di notifica ed eventuali procedure in essere; saranno invece alienate le somme a titolo di sanzioni, interessi di mora ed aggi.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• Contenuti in cartelle non notificate
• Per i quali già sono in esser eprocedure di rateizzazione del debito o sospensione
• Già oggetto di precedente rottamazione
•
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
• o adottare uno specifico provvedimento;
• o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, all’ Agenzia Delle Entrate – Riscossione
• pubblicarlo su internet
NON SONO INVECE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE I SEGUENTI TRIBUTI:
• somme dovute a titolo di recupero Aiuti di Stato;
• Crediti da pronunce di condanna della Corte Dei Conti;
• Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti penali di condanna;
• Risorse dell’ Ue ed IVA riscossa all’importazione
• GIA
Per aderire alla rottamazione, si deve presentare entro il 30 Aprile 2023 domanda di adesione attraverso i mezzi messi a disposizione dall’ Ade:
• Modalità privata – (SPID, CIE, CNS);
• Modalità pubblica – attraverso la compilazione di un form messo a disposizione dall’ Agenzia stessa.
Entro il 30 Giugno 2023, si riceverà una comunicazione di accoglimento della domanda , con le modalità di pagamento , l’ammontare complessivo , i moduli precompilati e le informazioni per domiciliare il pagamento; in alternativa si riceverà comunicazione di diniego della stessa.
E’ possibile pagare in una unica soluzione entro il 31 Luglio 2023 , oppure in un MASSIMO DI 18 RATE (5 ANNI) consecutive con queste scadenze:
• 1° Rata : 31 Luglio 2023
• 2° Rata : 30 Novembre 2023
Le restante 16 rate avranno tali scadenze nell’arco massimo di 5 anni:
• 28 Febbraio
• 31 Maggio
• 31 Luglio
• 30 Novembre
Le prime due rate saranno pari al 10% dell’intera somma a debito; in caso di omesso o ritardato pagamento superiore a cinque giorni, il provvedimento decadrà ed i versamenti saranno considerati quale acconto dell’importo totale.
Si ricorda che in seguito alla Definizione Agevolata:
• Non avvierà nuove procedure cautelari e/o esecutive;
• Non proseguirà le esecuzioni in essere, a meno di incanto con esito positivo.
Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi od ipoteche già iscritte alla presentazione; inoltre il contribuente non sarà considerato inadempiente per il cosiddetto DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA).
Dottore commercialista