Rottamazione delle cartelle: rinvio al 30 giugno - Le Cronache
Attualità

Rottamazione delle cartelle: rinvio al 30 giugno

Rottamazione delle cartelle: rinvio al 30 giugno

di Emilio Lucibello*
Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze posticipa di due mesi il termine per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla procedura cd. “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dalla legge di bilancio 2023.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande quindi slitta dalla data originaria del 30 Aprile al 30 Giugno 2023, di conseguenza slittano anche i termini entro il quale l’ Agenzia Delle Entrate – Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le domande di adesione alla DA come da Articolo 1, commi da 231 a 252 Legge di Bilancio 2023, facendo slittare di conseguenza (da emanare con prossima disposizione) la scadenza per il pagamento della prima (o unica) rata dal 31 Luglio 2023 al 31 Ottobre 2023.
Si ricorda che coloro (persone fisiche o giuridiche) che vorranno aderire dovranno pagare solamente le somme dovute quali sorta capitale e quelle a titolo di rimborso spese per le spese di notifica ed eventuali procedure in essere; saranno invece alienate le somme a titolo di sanzioni, di mora ed aggi.
Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
• Contenuti in cartelle non notificate
• Per i quali già sono in essere procedure di rateizzazione del debito o sospensione
• Già oggetto di precedente rottamazione
NON SONO INVECE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE I SEGUENTI TRIBUTI:
• somme dovute a titolo di recupero Aiuti di Stato;
• Crediti da pronunce di condanna della Corte Dei Conti;
• Multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti penali di condanna;
• Risorse dell’ Ue ed IVA riscossa all’importazione
• GIA
Per aderire alla rottamazione, si deve presentare entro il 30 Giugno 2023 domanda di adesione attraverso i mezzi messi a disposizione dall’ Ade:
• Modalità privata – (SPID, CIE, CNS);
• Modalità pubblica – attraverso la compilazione di un form messo a disposizione dall’ Agenzia stessa.
Entro il 30 Settembre 2023, si riceverà una comunicazione di accoglimento della domanda , con le modalità di pagamento , l’ammontare complessivo , i moduli precompilati e le informazioni per domiciliare il pagamento; in alternativa si riceverà comunicazione di diniego della stessa.
E’ possibile pagare in una unica soluzione entro il 31 Ottobre 2023 , oppure in un MASSIMO DI 18 RATE (5 ANNI) consecutive con queste scadenze:
• 1° Rata : 31 Luglio 2023
• 2° Rata : 30 Novembre 2023
Le restanti 16 rate avranno tali scadenze nell’arco massimo di 5 anni:
• 28 Febbraio
• 31 Maggio
• 31 Luglio
• 30 Novembre
Le prime due rate saranno pari al 10% dell’intera somma a debito; in caso di omesso o ritardato pagamento superiore a cinque giorni, il provvedimento decadrà ed i versamenti saranno considerati quale acconto dell’importo totale.
Si ricorda che in seguito alla Definizione Agevolata:
• Non avvierà nuove procedure cautelari e/o esecutive;
• Non proseguirà le esecuzioni in essere, a meno di incanto con esito positivo.
Resteranno in essere eventuali fermi amministrativi od ipoteche già iscritte alla presentazione; inoltre il contribuente non sarà considerato inadempiente per il cosiddetto DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA).
dottore commercialista