«Permessi senza autorizzazione paesaggistica» - Le Cronache
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«Permessi senza autorizzazione paesaggistica»

«Permessi senza autorizzazione paesaggistica»

di Andrea Pellegrino

Novità in vista dell’udienza del 27 aprile al Tribunale amministrativo che dovrà esprimersi sui permessi di costruire rilasciati alla Crescent srl e alla Sist, impugnati dall’associazione Italia Nostra. I legali Oreste Agosto e Pierluigi Morena hanno presentato motivi aggiunti al ricorso che «evidenziano ulteriori radicali illegittimità dei titoli edilizi sia della Crescent srl che della Sist srl». In particolare, i legali di Italia Nostra hanno impugnato la nota depositata dalla Soprintendente Francesca Casule e depositata in giudizio lo scorso 18 marzo. Dal documento – secondo il ricorso – emergerebbe “la mancanza delle autorizzazioni paesaggistiche sui permessi di costruire, sia della Crescent srl che della Sist”. Infatti i nuovi permessi, rilasciati dopo l’approvazione del nuovo Pua (impugnato sempre al Tar), prodotto dopo il nuovo parere dell’allora soprintendente Miccio, non avrebbero seguito l’intera procedura. I provvedimenti invocati dalla Soprintendenza – secondo i legali – si riferiscono ai precedenti permessi, annullati dal Consiglio di Stato: «E’ evidente quindi che i privati Crescent srl e Sist srl avrebbero dovuto richiedere ed ottenere prima di iniziare l’edificazione specifiche autorizzazioni paesaggistiche sui titoli edilizi ottenuti». Ma non solo. C’è anche la vicenda Fusandola, sollevata nuovamente dagli ambientalisti. «Il Soprintendente ancora, in relazione alla valutazione sotto il profilo paesaggistico del Torrente Fusandola, omette di evidenziare che le precise e cogenti prescrizioni in merito alla foce del Fusandola, imposte dal Soprintendente Miccio, non risultano adempiute, con evidente illegittimità ed abusività della edificazione. Ma soprattutto il Soprintendente sempre a riguardo del torrente Fusandola, nulla dice in relazione al vincolo assoluto riguardante il vincolo l’ inalienabilità imposto sul demanio culturale ex articolo 53 del dlgs n. 42/2004 in riferimento all’articolo 822 del codice civile. Il torrente Fusandola, per la sua natura di “demanio idrico necessario” dello Stato e per gli specifici vincoli ministeriali apposti dopo l’alluvione del 1954 non poteva e non può essere alterato per una mera edificazione privata come per quella pubblica».